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Modificato il DM FER X Transitorio: asta impianti fotovoltaici senza componenti cinesi

Nel 2023, per la tecnologia fotovoltaica, la quota dell’approvvigionamento dell’UE da Paesi terzi, e in particolare dalla Cina, è risultata di molto superiore al 50%. Con il DM 4 agosto 2025, il MASE ha modificato il DM FER X Transitorio introducendo un'asta per gli impianti fv senza componenti realizzate in Cina

mercoledì 3 settembre 2025 - Alessandro Giraudi

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Il 31 dicembre 2025 cesserà di applicarsi il Decreto FER X Transitorio ossia il DM 30 dicembre 2024 che ha introdotto un meccanismo transitorio di supporto per impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato, di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

Il 30 luglio scorso la Conferenza Unificata ha dato il suo parere, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, e dell’articolo 7, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 199/2021, sullo schema di decreto del MASE che modifica il Decreto FER X Transitorio. 

Questo nuovo decreto – DM 4 agosto 2025 (in allegato) – è stato pubblicato il 27 agosto scorso sul portale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ed è entrato in vigore il 28 agosto. 

Il Net-Zero Industry Act e il fotovoltaico made in China

Ricordiamo che la Comunicazione della Commissione europea C/2025/3236 del 18 giugno 2025 reca informazioni aggiornate per la determinazione delle quote dell’approvvigionamento dell'Unione europea di prodotti finali e dei loro principali componenti specifici originario di diversi paesi terzi, a norma del Net-Zero Industry Act.

Nel corso del 2023, per la tecnologia fotovoltaica, la quota dell’approvvigionamento dell’UE da Paesi terzi, e in particolare dalla Cina, è risultata di molto superiore al 50%. 

Aste per gli impianti fotovoltaici: introdotti criteri non di prezzo. No a componenti cinesi

Il MASE ha ritenuto di anticipare l’applicazione delle previsioni di cui all’articolo 26 del Net-Zero Industry Act prevedendo l’introduzione, nell’ambito delle aste per gli impianti fotovoltaici di cui al DM 30 dicembre 2024, di specifici criteri non di prezzo volti ad a valorizzare il contributo delle procedure competitive alla resilienza.

Il predetto DM 4 agosto 2025 inserisce, dopo l’articolo 5 del Decreto FER X Transitorio, il seguente articolo:

Art. 5-bis (Contributo alla resilienza delle procedure competitive ai sensi regolamento (UE) 2024/1735)
1. Al fine di introdurre criteri volti a valutare il contributo delle procedure competitive alla resilienza, fermo restando il contingente di potenza complessivamente reso disponibile per la tecnologia fotovoltaica di cui all’articolo 5, comma 6, il Ministero considera una quota di potenza, calcolata in misura non superiore al 20% del contingente massimo approvvigionabile per gli impianti solari fotovoltaici, individuato ai sensi dell’articolo 6, allo scopo di bandire una procedura dedicata ai predetti impianti che rispettano i criteri di preselezione di cui al comma 2.
2. Ai fini dell’accesso alla procedura competitiva di cui al comma 1, per gli impianti solari fotovoltaici di potenza superiore a 1 MW, in aggiunta a quanto previsto dall’articolo 5, comma 3, è assicurato altresì il rispetto dei seguenti criteri di preselezione relativi all’origine dei prodotti finali e dei componenti principali di impianto:
a) il modulo fotovoltaico non è assemblato in Cina;
b) le celle fotovoltaiche non sono originarie della Cina;
c) gli inverter non sono originari della Cina;
d) almeno un altro dei componenti contenuti nella lista dedicata alla tecnologia solare di cui all’Allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2025/1178 del 23 maggio 2025 non è originario della Cina.
3. Le istanze di partecipazione alle procedure competitive di cui al presente articolo, inviate secondo le modalità di cui all’articolo 7, sono corredate da uno specifico impegno al rispetto dei criteri di cui al comma 2.
4. Le procedure competitive di cui al comma 1 si svolgono secondo quanto disciplinato all’articolo 5, commi 1, 2, 4, 5 e 7.
5. Nell’ambito della procedura competitiva di cui al presente articolo è previsto un periodo di trenta giorni per la presentazione della domanda di accesso al meccanismo di supporto. Le graduatorie sono pubblicate entro i successivi quarantacinque giorni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2025.
6. Le date di svolgimento della procedura di cui al comma 1 e le modalità di verifica del rispetto dei criteri di cui al comma 2 sono definite nell’ambito delle regole operative di cui all’articolo 12.


Le istanze di partecipazione presentate per la procedura competitiva in corso, ai sensi dell’articolo 5 del DM 30 dicembre 2024, possono essere annullate entro e non oltre il periodo di apertura della medesima procedura e senza l’applicazione di penalità con riferimento alla manifestazione di interesse già presentata, purché siano successivamente ripresentate per partecipare alla procedura di cui all’articolo 5-bis del DM 30 dicembre 2024, come introdotto dall’articolo 1 del DM 4 agosto 2025. 

Entro i cinque giorni successivi dalla data di entrata in vigore del DM 4 agosto 2025, con decreto del MASE, su proposta GSE, sono aggiornate le regole operative di cui all’articolo 12 del DM 30 dicembre 2024. Con il medesimo decreto è approvata altresì la metodologia di calcolo del contingente di potenza obiettivo, minimo e massimo da rendere disponibile nell’ambito della procedura competitiva di cui all’articolo 5-bis del DM 30 dicembre 2024.

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