Sulla Gazzetta ufficiale n. 51 del 2 marzo 2016 è stato pubblicato il decreto interministeriale 16 febbraio 2016 – firmato dai ministri dello Sviluppo economico, dell'Ambiente e delle Politiche agricole – che reca l'aggiornamento della disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili (nuovo Conto Termico).
Il provvedimento entrerà in vigore 90 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. “Entro tale data è presumibile che verranno aggiornate le Regola applicative del GSE, in particolare modo per ciò che concerne la gestione del Catalogo dei prodotti prequalificati”, ricordano in una nota Anima, Assoclima e Assotermica che “hanno lavorato costantemente con le Istituzioni per la pubblicazione ottimale della Revisione e in modo particolare per risolvere la scarsa remunerabilità e la complessità dei processi legati al Conto termico”.
Accogliamo con grande soddisfazione - dichiara il Presidente di Anima Alberto Caprari - il nuovo Conto Termico, che diviene finalmente una misura senza scadenza e permanente. Non fluttuante pertanto come gli incentivi fiscali. Entrambi sono strumenti complementari e il Conto Termico revisionato è ottimo per compensare l'incertezza delle detrazioni. Si favorisce così una certa stabilità per gli utilizzatori e le industrie delle tecnologie italiane. Riteniamo urgente, pertanto, che una parte dei fondi a disposizione siano investiti anche nella comunicazione agli utenti finali, affinché presto ne possano trarre vantaggio.
Alberto Montanini, Presidente Assotermica, aggiunge che
Assotermica plaude al raggiungimento di un’intesa perché finalmente il conto termico può diventare uno strumento di supporto concreto al mercato. L’approvazione della sua revisione, da tempo richiesta da tutta l’industria, riconosce alle nostre tecnologie e al nostro settore un ruolo strategico per le politiche di efficienza e di sviluppo delle rinnovabili nel nostro Paese. Tra le novità più importanti, a cui abbiamo lavorato assiduamente, segnaliamo l'assegnazione dell’incentivo ai pannelli solari termici in ragione della loro producibilità media (e quindi della loro resa) e l’attribuzione dello stesso anche agli apparecchi ibridi con caldaia a condensazione e pompa di calore. In quest’ultimo caso ci auguriamo che possa essere un contributo importante alla crescita di un segmento di mercato verso il quale tutte le nostre imprese pongono grande attenzione. Non da ultimo, segnaliamo la possibilità di ottenere il rilascio dell'importo spettante in un'unica rata per valori del beneficio non superiori ai 5.000 euro, rispetto ai 2 o 5 anni attuali. E’ evidente che ciò dovrebbe rendere ancora più appetibile l’investimento per i soggetti che potranno beneficiare del nuovo incentivo.
Assoclima, attraverso la voce del Presidente Alessandro Riello, sottolinea che
questo provvedimento completa il quadro degli incentivi anche a supporto delle tecnologie più efficienti per la climatizzazione invernale degli edifici. Oltre a misure semplificative, che rendono più agevole l’accesso all’incentivo e più rapida la sua erogazione, sono stati introdotti l’ampliamento della tipologia di interventi agevolabili, l’adeguamento del livello di incentivazione e l’aggiornamento dei requisiti tecnici minimi di accesso. Tra le misure di semplificazione il decreto prevede la predisposizione, a cura del GSE, di una lista di prodotti idonei con potenza termica fino a 35 kW per i quali sarà possibile usufruire di una procedura semiautomatica per l' accesso agli incentivi. Per quanto riguarda in particolare le pompe di calore, è stata riconosciuta la precedente debolezza dell’incentivo, rispetto al costo di investimento sostenuto, e quindi prevista la revisione dei valori del coefficiente di valorizzazione dell’energia termica prodotta Ci. E’ stato previsto l’innalzamento della soglia di ammissibilità degli impianti dagli attuali 1000 kW a 2000 kW.
NECESSARIA UNA FORTE CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PER RECUPERARE IL TEMPO PERSO. "Gli incentivi previsti per le rinnovabili termiche e per gli interventi sull'efficienza energetica di piccole dimensioni con il nuovo Conto Termico sono senz'altro una buona notizia - commenta Livio de Santoli (foto dx), presidente AiCARR -. Si prevedono ben 900 milioni di euro suddivisi tra privati e Pubbliche Amministrazioni, ma non è oro tutto quello che luccica. Abbiamo assistito a due criticità - continua de Santoli - che rischiano di inficiare il nuovo Conto termico: prima di tutto, il ritardo per aggiornare il Conto termico a partire dal Decreto ministeriale del 2012 ed in secondo luogo la scarsa attenzione da parte delle Pubbliche Amministrazioni che a fine 2014 hanno avuto accesso a poco più di 4 milioni di euro di incentivi rispetto ai 200 milioni di euro disponibili come dotazione complessiva ad esaurimento. Per questo - auspica il presidente dell'Associazione Italiana Condizionamento dell'Aria, Riscaldamento e Refrigerazione - è necessario lanciare una grande campagna di comunicazione indirizzata sia ai Comuni che ai privati cittadini, per far comprendere che le rinnovabili termiche e l'efficienza energetica non sono le cenerentole del futuro sviluppo economico, ma una leva sulla quale fondare un nuovo modello di consumi energetici".
RISORSE PARI A 900 MILIONI DI EURO. Il decreto 28 dicembre 2012 sul Conto Termico aveva fatto registrare uno scarso utilizzo da parte degli operatori del settore, comprese le pubbliche amministrazioni, imputabile in gran parte alla complessità dei meccanismi di ottenimento degli incentivi previsti. L’articolo 22 dello Sblocca Italia ha quindi previsto una revisione dello strumento finalizzata proprio alla semplificazione procedurale, per consentire un più agevole accesso alle risorse previste, pari a 900 milioni di euro di cui 200 riservati alle Pubbliche amministrazioni e 700 milioni ai privati.
Il decreto, si legge all'articolo 1, “aggiorna la disciplina per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili secondo principi di semplificazione, efficacia, diversificazione e innovazione tecnologica nonché di coerenza con gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione”. La nuova disciplina “concorre al raggiungimento degli obiettivi specifici previsti dai Piani di azione per le energie rinnovabili e per l’efficienza energetica di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28/2011, e dall’articolo 7 del decreto legislativo 102/2014”.
SOGGETTI AMMESSI. Sono ammessi ai benefici previsti dal provvedimento le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati, per questi ultimi relativamente alla realizzazione di uno o più degli interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione.
Ai fini dell’accesso agli incentivi, oltre che direttamente, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi dell’intervento di una ESCO mediante la stipula di un contratto di prestazione energetica che rispetti i requisiti minimi previsti dall’Allegato 8 al decreto legislativo 102/2014.
Anche i soggetti privati possono avvalersi dell’intervento di una ESCO, mediante la stipula di un contratto di servizio energia di cui all’allegato II del decreto legislativo 115/2008 e s.m.i. o di un contratto di prestazione energetica di cui al decreto legislativo 102/2014, fermo restando le specifiche deroghe al rispetto di tutti i requisiti del contratto di servizio energia indicate dal GSE nelle regole applicative di cui all’articolo 8, comma 2.
Decorsi 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo 102/2014, potranno presentare al GSE richiesta di concessione dell’incentivo, in qualità di soggetto responsabile, solo le ESCO in possesso della certificazione, in corso di validità, secondo la norma UNI CEI 11352, per interventi realizzati in virtù di contratti con i soggetti ammessi ai benefici.
Le misure di incentivazione sono sottoposte ad aggiornamento periodico con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per i profili di competenza, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza Unificata, secondo i tempi indicati all’articolo 28, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 28/2011 e, ove necessario, secondo le modalità previste all’articolo 22, comma 2 della legge 164/2014.
Trascorsi 60 giorni dal raggiungimento di un impegno di spesa annua cumulata pari a 200 milioni di euro per incentivi riconosciuti ad interventi realizzati o da realizzare da parte delle amministrazioni pubbliche, e dal raggiungimento di un impegno di spesa annua cumulata pari a 700 milioni di euro per incentivi riconosciuti ad interventi realizzati da parte di soggetti privati, non sono accettate ulteriori richieste di accesso agli incentivi fino all’entrata in vigore dell’aggiornamento periodico.
TIPOLOGIE DI INTERVENTI INCENTIVABILI. Rispetto al meccanismo finora adottato, una delle principali novità è l’introduzione di nuovi interventi agevolabili. Sono infatti incentivabili, alle condizioni e secondo le modalità di cui agli Allegati I e II, ivi comprese le spese ammissibili, i seguenti interventi di incremento dell’efficienza energetica in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione:
a) isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato;
b) sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
c) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione;
d) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili;
e) trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero”;
f) sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione;
g) installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici degli edifici, ivi compresa l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore.
Sono inoltre incentivabili, sempre alle condizioni e secondo le modalità di cui agli Allegati I e II, ivi comprese le spese ammissibili, i seguenti interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione:
a) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
b) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
c) installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento. Nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 m2 è richiesta l’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore;
d) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore;
e) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore.
LE SPESE AMMISSIBILI. Per gli interventi incentivabili concorrono alla determinazione delle spese ammissibili ai fini dell’incentivo quelle di seguito elencate, comprensive di Iva, dove essa costituisca un costo:
a) per gli interventi impiantistici concernenti la produzione di energia termica, anche se destinata, con la tecnologia solar cooling, alla climatizzazione estiva:
smontaggio e dismissione dell’impianto esistente, parziale o totale. Fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d’arte degli impianti organicamente collegati alle utenze;
b) per gli interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale:
smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, di impianti di climatizzazione invernale o di produzione di acqua calda sanitaria preesistenti nonché i sistemi di contabilizzazione individuale. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione, nonché sui sistemi di emissione. Sono inoltre comprese tutte le opere e i sistemi di captazione per impianti che utilizzino lo scambio termico con il sottosuolo;
c) per gli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica degli elementi opachi costituenti l’involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali ed accessorie:
i. fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
ii. fornitura e messa in opera di materiali ordinari, necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti realizzate contestualmente alle opere di cui al punto i), per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
iii. demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo, ove coerente con gli strumenti urbanistici vigenti;
d) per gli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica U di chiusure apribili o assimilabili, quali porte, finestre e vetrine, anche se non apribili, comprensive di infissi e di eventuali sistemi di schermatura e/o ombreggiamento integrati nell’infisso stesso:
i. fornitura e messa in opera di nuove chiusure apribili o assimilabili;
ii. miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni;
iii. smontaggio e dismissione delle chiusure preesistenti;
e) per gli interventi che comportino la riduzione dell’irraggiamento solare negli ambienti interni nel periodo estivo:
i. fornitura e messa in opera di tende tecniche, schermature solari esterne regolabili (mobili) o assimilabili;
ii. fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo;
iii. eventuale smontaggio e dismissione delle tende tecniche e schermature solari preesistenti;
f) per gli interventi di trasformazione degli edifici a energia quasi zero:
i. fornitura e messa in opera di materiali e tecnologie finalizzati al conseguimento della qualifica di “edifici a energia quasi zero”;
ii. demolizione, recupero o smaltimento e ricostruzione degli elementi costruttivi dell’involucro e degli impianti per i servizi di riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda e illuminazione (ove considerata per il calcolo della prestazione energetica), ove coerente con gli strumenti urbanistici vigenti;
iii. demolizione e ricostruzione delle strutture dell’edificio;
iv. eventuali interventi per l’adeguamento sismico delle strutture dell’edificio, rafforzate o ricostruite, che contribuiscono anche all’isolamento termico;
g) per gli interventi di sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione:
i. fornitura e messa in opera di sistemi efficienti di illuminazione conformi ai requisiti minimi definiti negli allegati tecnici al presente decreto;
ii. adeguamenti dell’impianto elettrico, ivi compresa la messa a norma;
iii. eventuale smontaggio e dismissione dei sistemi per l’illuminazione preesistenti;
h) per gli interventi di installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici degli edifici:
i. fornitura e messa in opera di sistemi di building automation finalizzati al controllo dei servizi considerati nel calcolo delle prestazioni energetiche dell’edificio e conformi ai requisiti minimi definiti nell’Allegato I al presente decreto;
ii. adeguamenti dell’impianto elettrico e di climatizzazione invernale ed estiva;
i) prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere da a) a h) e alla redazione di diagnosi energetiche e di attestati di prestazione energetica relativi agli edifici oggetto degli interventi, come specificato all’articolo 15.
AMMONTARE E DURATA DELL’INCENTIVO. Gli interventi sono incentivati in rate annuali costanti, per la durata definita nella Tabella A, secondo le modalità di cui agli Allegati al decreto. Nel caso in cui l’ammontare totale dell’incentivo sia non superiore a 5.000 euro il GSE corrisponde l’incentivo in un’unica rata. Viene introdotta una nuova modalità di pagamento per la Pubblica Amministrazione e la possibilità di erogare un acconto e pagamenti per stato di avanzamento lavori.
Nel rispetto dei principi di cumulabilità, l’ammontare dell’incentivo erogato al soggetto responsabile non può eccedere, in nessun caso, il 65% delle spese sostenute e deve rispettare la normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato.
È prevista la possibilità, per le sole pubbliche amministrazioni, di richiedere, prima della realizzazione degli interventi e al ricorrere di precise condizioni, la prenotazione degli incentivi con impegno all’erogazione delle risorse.
SOGLIE DI ACCESSO PIÙ ALTE E CATALOGO. Il decreto innalza le soglie di accesso per pompe di calore elettriche, a gas, caldaie a biomassa e impianti solari termici. Viene l’eliminata l’iscrizione ai registri per pompe di calore elettriche o a gas e caldaie a biomassa di potenza termica superiore a 500 kW che potranno quindi accedere direttamente all’incentivo.
Un'altra novità è la predisposizione di un catalogo di prodotti di mercato idonei e prequalificati per l’accesso al meccanismo per i quali è prevista una procedura semi-automatica di riconoscimento. Il catalogo è integrabile su richiesta degli operatori.
Infine, è previsto l’aggiornamento del contratto tipo predisposto dall’AEEGSI (Autorità per l’Energia elettrica, il gas e il sistema idrico) con termini di pagamento ridotti a 60 giorni da fine lavori rispetto ai 180 vigenti.