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Salva Casa: approvata la nuova modulistica per la Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA)

Sancito in Conferenza Unificata l'accordo sulle modifiche alla modulistica edilizia concernenti la segnalazione certificata per l’agibilità, in linea con le novità che il Salva Casa ha introdotto all’art. 24 del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia)

venerdì 1 agosto 2025 - Redazione Build News

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Nella seduta del 30 luglio scorso in Conferenza Unificata, è stato sancito l'accordo sulle modifiche alla modulistica edilizia concernenti la segnalazione certificata per l’agibilità (SCA), in linea con le novità che il Salva Casa (d.l. 29 maggio 2024, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2024, n. 105) ha introdotto all’art. 24 del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia). 

Interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata

Sempre nella seduta del 30 luglio in Conferenza Unificata, è stata sancita l'intesa, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente “Modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31”.

Requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici

Inoltre, è stata raggiunta l'intesa, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sugli articoli da 1 a 9 e 11 dello schema di decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di modifica del decreto 26 giugno 2015 del Ministro dello sviluppo economico, recante “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici” (LEGGI TUTTO). 

È stato anche reso il parere, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 192/2005, sull’articolo 10 del medesimo schema di decreto.

FER X Transitorio

Reso sempre in Conferenza Unificata del 30 luglio il parere, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, e dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sullo schema di decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica di modifica del decreto ministeriale 30 dicembre 2024, n. 457, recante “Meccanismo transitorio di supporto per impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 con validità massima al 31 dicembre 2025” (c.d. DM FER X Transitorio), per l’introduzione dei “criteri non di prezzo”.

Leggi anche: “Criteri minimi di prestazione energetica degli edifici: intesa in Conferenza Unificata sul nuovo decreto

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