Gli impianti fotovoltaici non rientrano fra le attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui all'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
Nondimeno, in considerazione della crescente diffusione sul territorio nazionale della installazione di predetti impianti, il dipartimento dei Vigili del Fuoco ha ritenuto opportuno aggiornare le specifiche misure tecniche di prevenzione incendi per l'installazione degli impianti in parola in attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi od a servizio delle stesse; a tale scopo sono state redatte nuove Linee guida - “Linea guida di prevenzione incendi per la progettazione, installazione, esercizio e manutenzione di impianti fotovoltaici – DCPREV 14030 del 01/09/2025”.
In vigore dal 1° settembre scorso, le nuove Linee guida aggiornano le precedenti del 7 febbraio 2012.
Campo di applicazione
Le Linee guida possono essere applicate alla progettazione, installazione, esercizio, manutenzione di impianti fotovoltaici con tensione nominale in corrente continua non superiore a 1500 V, ubicati in attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, o a servizio delle stesse, individuate in Allegato I al D.P.R. 151/2011, incorporati con diversi gradi di integrazione nelle chiusure d'ambito di edifici civili, industriali, commerciali, rurali, ivi incluse pergole, tettoie e pensiline ad essi pertinenti.
Il documento dei VVF si applica altresì agli impianti fotovoltaici ubicati su pensiline indipendenti a copertura degli stalli auto, poste a copertura di parcheggi all'aperto su area esterna in prossimità di edifici - quali strutture accessorie - ed "interferenti" con le attività soggette, anche in assenza di continuità strutturale con le relative opere da costruzione.
Per "interferenti" si intendono quegli impianti fotovoltaici, pur non rientranti propriamente nella definizione di "incorporati" di cui al successivo parag. 2.4 punto l, che per la loro vicinanza all'edificio (generatore non appoggiato ad elementi dell'edificio, ma ricadente ugualmente nel volume delimitato dalla superficie cilindrica ad asse verticale avente come generatrice la proiezione in pianta del fabbricato dell'attività soggetta) o per la possibilità di propagazione dell'incendio nei confronti delle prossimità, per radiazione o convezione termica del generatore, possono comportare modifiche significative ai fini della sicurezza antincendio. Si intendono altresì "interferenti" quegli impianti fotovoltaici di cui una parte (convertitori e sezione in corrente continua) sia posizionata all'interno del volume delimitato dalla superficie cilindrica ad asse verticale avente come generatrice la proiezione in pianta del fabbricato dell'attività soggetta.
Sono esclusi dal campo di applicazione delle Linee guida:
a) gli impianti fotovoltaici a terra, per i quali i pannelli generatori non sono installati su edifici né su pergole, tettoie, pensiline;
b) gli impianti fotovoltaici del tipo plug & play;
c) gli impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 800 W;
d) gli impianti agri-voltaici, qualora posti a distanza superiore a 100 m dagli edifici di attività soggette, misurata nel punto di minima distanza, e qualora gli stessi edifici non rientrino fra le attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui all'allegato I al d.P.R. 1° agosto 2011, n. 151;
e) gli impianti a concentrazione solare, nei quali i pannelli fotovoltaici sono installati su strutture di sostegno ad inseguimento solare.
Le indicazioni del documento possono costituire un utile riferimento anche per la progettazione, l'installazione, l'esercizio, la manutenzione di impianti fotovoltaici ubicati in attività non soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi.