“Una stazione appaltante NON qualificata per la fase di progettazione e affidamento dei lavori, e pertanto con possibilità di affidare lavori fino all'importo di 500.000 euro, in caso si trovi a dover affidare lavori di importo superiore avvalendosi di una Centrale Unica di Committenza, può comunque ricorrere all'affidamento a professionista esterno per la progettazione dell'opera oppure non essendo qualificata per la fase di progettazione e affidamento non può neppure gestire e approvare il progetto esecutivo?”.
Questo il quesito al quale ha risposto il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel parere n. 3619 del 23 giugno 2025.
Nella risposta il MIT evidenzia che “nell’allegato II.4 al Codice, dedicato alla qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, vengono espressamente individuati i requisiti necessari per accedere ai diversi livelli di qualificazione declinati distintamente per la progettazione e l’affidamento dei lavori da parte delle stazioni appaltanti all’art. 4 e per la progettazione e all’affidamento di servizi e forniture all’art.5. Per poter procedere all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura la stazione appaltante deve avere la qualificazione per la progettazione e l’affidamento di servizi secondo le indicazioni di valore indicati al precitato art.5 dell’Allegato II.4 ovvero qualora non qualificate per i servizi e le forniture, possono comunque procedere all’acquisizione di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di valore pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, se in possesso della qualificazione per i lavori corrispondente all’importo stimato posti a base di gara per i quali sono richiesti i predetti servizi. Le stazioni appaltanti non qualificate, invece, potranno procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all’affidamento di lavori d’importo pari o inferiore a 500.000 euro ovvero effettuare ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori. Il perimetro di azione di una stazione appaltante non qualificata è, pertanto, da individuarsi sulla base della normativa succitata e da quanto espressamente declinato dall’art. 62, comma 6 del D.Lgs. 36/2023”.