Gli incidenti mortali nei cantieri riaccendono periodicamente il dibattito sull’efficacia della normativa in materia di sicurezza e sulla necessità di introdurre nuove misure e sanzioni. Ma è davvero una questione di leggi insufficienti o, piuttosto, di una loro applicazione non sempre adeguata alle criticità dei singoli interventi?
Ne parliamo con l’architetto Ferdinando Catalano, che, forte di una lunga esperienza nella gestione di cantieri di nuova costruzione, restauro e ristrutturazione, propone una riflessione sulle responsabilità dei diversi soggetti coinvolti, dalla committenza ai coordinatori della sicurezza, fino alle imprese esecutrici. Attraverso l’analisi di due casi emblematici, il crollo della Torre dei Conti e la caduta mortale di un lavoratore durante gli interventi al Colosseo, Catalano richiama l’attenzione sulla necessità di una pianificazione concreta delle misure di sicurezza, di una maggiore qualificazione dei professionisti e di un uso consapevole delle nuove tecnologie, intelligenza artificiale compresa.
Gentile Architetto, la cronaca ogni giorno riporta notizie su incidenti occorsi nei vari settori dei luoghi di lavoro. In particolare, per i lavori nei cantieri, gli incidenti sono spesso mortali, sia che si tratti di nuove costruzioni che di restauro e ristrutturazione. Quali possono essere le cause che Lei ritiene più ricorrenti e come queste possono essere affrontate? La legislazione attuale è idonea rispondere alle esigenze attuali oppure deve essere integrata da norme e sanzioni mirate e più restrittive?
Considerata la frequenza degli incidenti che avvengono ogni giorno nei cantieri, e vista la loro gravità, è giusto porsi come domanda se la” Normativa Vigente” sia in grado di controllarne la sicurezza nei cantieri o se debba essere modificata ed integrata in alcuni aspetti particolari. Ogni volta che avviene uno di questi incidenti, assistiamo a nuove dichiarazioni del politico di turno che propone interventi integrativi all’attuale normativa sulla sicurezza.
Considerata l’esperienza maturata in tanti anni di professione, con la responsabilità di gestione dei cantieri sia di “nuova costruzione che di restauro”, credo di poter affermare che le norme vigenti siano da considerare efficienti, a patto che vengano interpretate in forma corretta.
Prendiamo ad esempio il caso dei due incidenti avvenuti al centro di Roma, ed in particolare quello del crollo della Torre dei Conti e l’altro, più recente, della caduta dall’alto di un lavoratore al cantiere del Colosseo. Tutti e due gli eventi hanno causato un incidente mortale.
Si potevano evitare?
Sicuramente si, anzi si sarebbero potuti evitare a patto che fossero state messe in atto in cantiere tutte le misure di sicurezza che la norma prevede per questo tipo di attività. Valutiamo il primo caso, ovvero la morte del lavoratore investito dal crollo avvenuto nel cantiere della Torre dei Conti.
Questo edificio, da molti anni abbandonato a causa del degrado, è stato fatto oggetto di lavori di trasformazione e restauro. Il crollo, avvenuto durante le fasi iniziali di demolizione, ha mostrato una costruzione priva di opere provvisionali e pertanto non adeguato a garantire la sicurezza nella prima fase di lavoro dove, per legge, deve essere garantito il preconsolidamento delle strutture. A questo punto è importante valutare le eventuali responsabilità che possano essere attribuite ai tecnici incaricati di progettare e gestire la fase di demolizione.
La norma prescrive che la fase preventiva, ovvero tutta la cantierizzazione, deve essere progettata dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) con la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).
Il PSC deve essere redatto in funzione del progetto specifico e deve contenere, per un edificio oggetto di recupero strutturale, un’attenta analisi dei rischi derivanti da tutte le fasi di cantierizzazione, ivi compresa l’analisi dello stato attuale del fabbricato e le conseguenti opere di puntellamento per la messa in sicurezza contro eventuali crolli. Purtroppo alcune volte questo non avviene ed i PSC, da predisporre per i singoli cantieri, risultano essere stati compilati sulla base di informazioni general/generiche, rendendo questi documenti privi di concreta fattibilità . Il PSC , per essere funzionale ad una corretta cantierizzazione, deve contenere le prescrizioni contrattuali preventivate dal Committente ed essere redatto con documenti progettuali sia tecnici che di contenuto economico.
Il mancato montaggio delle opere provvisionali nel cantiere della Torre dei Conti mette in evidenza un errore di programmazione dovuto alla scorretta interpretazione della norma. La responsabilità del crollo, pertanto, potrebbe essere attribuita anche al CSP se, nei documenti di gara, il progetto risultasse non conforme alle criticità del cantiere (PSC).
Il Coordinatore in fase di Esecuzione (CSE) potrebbe essere a chiamato a rispondere per eventuali infrazioni alla normativa se, pur presenti nel PSC, si dovessero constatare in cantiere opere provvisionali difformi da quanto programmato.
Qual è, In questo caso, il ruolo del Committente e dei Professionisti incaricati di gestire l’Appalto di Restauro e quali sono le rispettive responsabilità?
Possiamo avanzare alcune ipotesi derivanti dalla lettura della normativa attuale, ed in particolare cercare di attribuire l’eventuale responsabilità del singolo professionista in ragione dei propri ambiti di competenza.
Fino ad ora abbiamo valutato il lavoro delle figure professionali a cui la normativa attribuisce l’obbligo della programmazione dei lavori in sicurezza, e cioè evidenziato i potenziali errori che potrebbero aver commesso il CSP in fase di progetto e/o il CSE durante l’esecuzione dei lavori. Ma il Testo Unico sulla Sicurezza individua come soggetto responsabile il Committente , ed affida al RUP (Responsabile Unico del Progetto) l’obbligo di vigilanza sulle attività del CSP e del CSE.
Nel caso dei Lavori Pubblici il RUP ha come obbligo quello di validare tutte le documentazioni facenti parte della Gara di Appalto e garantire, con il Capitolato, la corretta esecuzione dell’opera e con il PSC, la sicurezza del cantiere.
Secondo Lei, l’Impresa Affidataria ha responsabilità per il crollo avvenuto in cantiere??
Questa domanda apre un dibattito assai complesso. Personalmente credo che sia il Direttore Lavori che il Direttore Tecnico dell’Impresa Affidataria debbano essere coinvolti in questo tipo di responsabilità.
La caduta dall’alto del giovane impegnato nei lavori al Colosseo è imputabile alla sola distrazione del lavoratore ?
Anche in questo caso le responsabilità sono molteplici ed il Magistrato dovrà verificare vari aspetti sia legati al Contratto d’Appalto che all’applicazione delle norme di Sicurezza da metter in atto prima dell’avvio dei lavori.
Dai primi accertamenti sembrerebbe che la morte del giovane lavoratore possa essere attribuita ad un uso non corretto della cinture di sicurezza. Infatti , pur indossando una corretta imbracatura , il moschettone non risultava agganciato alle funi di trattenuta. Da queste informazioni l'incidente sembrerebbe imputabile al solo errore umano, anche se in realtà altre potrebbero essere le motivazioni che l'hanno causato. Sappiamo che l’appalto prevedeva il montaggio in quota di un nuovo sistema di illuminazione artistica da affidare ad una società specializzata nei lavori con fune.
Vista la tipologia di progetto tipicamente impiantistico, ci si chiede se fosse indispensabile utilizzare questa tecnologia di lavoro oppure se sarebbe stato meglio intervenire con sistemi tradizionali e cioè utilizzando, ad esempio, ponteggi metallici fissi. La norma, infatti, privilegia l’utilizzo di sistemi di protezione collettiva al posto di quelle individuali (lavoro con funi), ed il progettista del PSC, nella scelta dei sistemi di protezione, è obbligato ad adottare le procedure che garantiscano il più alto livello di sicurezza.
Se la norma prevede sistemi di protezione superiori a quelli utilizzati, perché la Committenza ha preferito questo tipo di Appalto?
La scelta di appaltare un lavoro ad una Impresa specializzata in edilizia acrobatica deve essere motivata da esigenze di carattere logistico che escludano l’utilizzo di sistemi alternativi. La verifica dell’esistenza di queste condizioni deve rispondere ad un’attenta analisi del rischio valutato dal CSP nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, in modo da escludere che la scelta sia stata dettata da valutazioni esclusivamente economiche.
Non possono essere considerate opportune, ad esempio, neanche eventuali prescrizioni della Committenza basate su ragioni di sola opportunità di gestione dell’Anfiteatro. Premesso questo, e considerate legittime le scelte effettuate in ambito di appalto, dobbiamo verificare se l’Impresa a cui è stata appaltata l’opera è risultata idonea per eseguire lavori di tipo acrobatico. E’ compito del RUP verificare, prima di dare inizio ai lavori, l'idoneita' tecnico/professionale dell'Impresa Esecutrice e controllare che i lavoratori presenti in cantiere siano forniti degli attestati di formazione previsti per legge.
Da quanto riportato dagli organi di informazione il lavoratore deceduto non sembra fosse legittimato ad effettuare lavorazioni specialistiche visto che assunto di recente e con una mansione di manovale generico. L’operaio pertanto risulterebbe privo di qualifiche specialistiche e di formazione professionale per i lavori di edilizia di tipo acrobatica (Obbligatorio per legge) ai sensi dell'art. 116 e dell'Allegato XXI del D.Lgs. 81/2008. Nel caso in cui fossero accertate queste premesse, , la Magistratura dovrà valutare la corresponsabilità nell’incidente dei soggetti che abbiano contribuito , in ragione della propria mansione, alle scelte effettuate. In qualità di rappresentante della Committenza il Rup, il CSP ed il CSE sono , in linea di principio, imputabili per mancata vigilanza sulla corretta attuazione delle misure di sicurezza.
La legislazione attuale è pertanto da considerare idonea ?
Tutte le norme richiedono un aggiornamento costante legato alle condizioni delle infrastrutture e dei materiali presenti sul mercato edilizio. Nel nostro caso, più che una modifica della legge, auspicherei una maggiore sensibilità da parte dei colleghi nell’applicazione delle misure di sicurezza più adeguate alle esigenze del singolo cantiere. Gli Operatori e/o i Professionisti incaricati, spesso sembrano sottovalutare la complessità delle problematiche evidenziate dalla normativa, mettendo così a rischio i lavoratori sia nell’allestimento del cantiere che successivamente nelle fasi di lavoro. Gli esempi su cui abbiamo ragionato aiutano a mettere in luce le eventuali responsabilità dei singoli professionisti in caso di incidente . In una realtà complessa come quella del cantiere è necessario operare con decisioni rapide che tengano conto non solo dei rischi derivanti da fattori ambientali ma anche da scelte e condizionamenti dettati da aspetti tecnico/economici. Il Coordinatore alla Sicurezza, in ragione delle sue competenze e professionalità, è tenuto a mediare queste esigenze spesso tra loro contrastanti. Attualmente la figura di Coordinatore della Sicurezza ( nel suo significato più ampio) ha una formazione esclusivamente di carattere tecnico/giuridico, ma spesso priva di quell’esperienza indispensabile per gestire i rapporti contrattuali esistenti tra Committenza ed Imprese.
Ma come fare a certificare la competenza del Professionista a cui affidare incarichi per la gestione di cantieri specifici?
Dal momento che l'attestato del corso abilitante per Coordinatore non e' garanzia di esperienza di cantiere, sarebbe opportuno fare riferimento ad un regolamento che ne certifichi l’esperienza professionale acquisita nei cantieri ( vedi le SOA delle Imprese).
Quali sviluppi potrà portare la IA in questo settore ?
A livello professionale, immagino, sarà motivo di forti cambiamenti. Credo che tutte le professioni ne debbano tener conto, ma soprattutto la nostra. Il settore delle costruzioni, dalla progettazione alla cantierizzazione, coinvolge un gran numero di professionalità. Penso che ne terranno vantaggio soprattutto gli operatori con importanti qualifiche specialistiche. Per la sicurezza.... speriamo di non dover assistere alla proliferazione di documenti redatti solo ad un uso amministrativo e privi di valutazioni tecnico/economico, e che le alternative proposte da IA possano essere correttamente valutate da colleghi formati per una corretta gestione del cantiere.
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