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Superbonus, crediti fraudolenti sequestrabili anche se ceduti in buona fede

Una sentenza della Corte di cassazione chiarisce che i crediti inesistenti possono essere bloccati per impedirne l’utilizzo, indipendentemente dalla posizione dei cessionari

venerdì 24 aprile 2026 - Redazione Build News

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Con la sentenza n. 6532 del 17 febbraio 2026, la Corte di cassazione ha stabilito un principio rilevante in materia di superbonus: il credito d’imposta ottenuto tramite frode è da considerarsi inesistente e, come tale, può essere sottoposto a sequestro preventivo.

Non solo. Il blocco può riguardare sia il credito stesso sia il denaro derivante dalla sua monetizzazione, considerati entrambi come profitto diretto della truffa. In particolare, il sequestro “impeditivo” ha la funzione di fermare la circolazione del credito e impedire che venga utilizzato per ulteriori operazioni illecite, come la compensazione con debiti fiscali.

Il caso: il ricorso della cooperativa e il rigetto

La pronuncia nasce dal rigetto, da parte del tribunale del riesame di Frosinone, della richiesta di restituzione di un credito d’imposta sequestrato a una cooperativa. Il credito era stato acquistato da una società coinvolta in una presunta frode legata al superbonus, riconducibile al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

La cooperativa, estranea al reato, aveva contestato il provvedimento sostenendo la violazione del principio di proporzionalità e chiedendo la sostituzione del sequestro con una fideiussione bancaria. Tuttavia, tali argomentazioni sono state respinte.

Il ruolo del sequestro impeditivo

La Corte ha chiarito che il sequestro preventivo impeditivo non è legato alla responsabilità penale del proprietario del bene, ma al rischio che quel bene possa aggravare o prolungare le conseguenze del reato.

Per questo motivo, possono essere sequestrati anche beni o crediti appartenenti a soggetti terzi, pur in buona fede. Nel caso dei crediti da superbonus, questi sono considerati “pertinenti al reato” se derivano da operazioni fraudolente, anche quando sono stati successivamente ceduti.

Crediti “vuoti” e inesistenti: cosa significa

Secondo i giudici, i crediti generati da pratiche fraudolente sono privi del loro presupposto originario: il diritto alla detrazione fiscale.

Si tratta quindi di crediti “vuoti”, che non possono essere né ceduti né utilizzati. La loro circolazione rappresenta una continuazione dell’illecito, poiché consente di trasformare un vantaggio indebito in valore economico reale. In questo senso, il credito diventa la proiezione cartolare del profitto della truffa.

La posizione dei cessionari in buona fede

Un passaggio centrale della sentenza riguarda la posizione dei cessionari. Anche quando questi sono in buona fede e quindi vittime della frode, ciò non impedisce il sequestro impeditivo.

La buona fede rileva solo nei casi in cui il sequestro sia finalizzato alla confisca definitiva, dove può incidere sul diritto alla restituzione. Ma quando l’obiettivo è bloccare l’uso del credito inesistente, la tutela dell’interesse pubblico prevale.

Perché la fideiussione non è sufficiente

La Corte ha escluso anche la possibilità di sostituire il sequestro con una fideiussione bancaria.

Una soluzione di questo tipo, infatti, non impedirebbe la circolazione del credito inesistente, che è proprio ciò che il sequestro impeditivo mira a evitare. Inoltre, tale sostituzione non è prevista dall’ordinamento in questo ambito.

Le implicazioni: stop alla circolazione dei crediti illeciti

La decisione rafforza l’impostazione rigorosa nei confronti delle frodi legate al superbonus.

Il credito d’imposta fraudolento, insieme al denaro che ne deriva, viene considerato a tutti gli effetti profitto del reato e può essere bloccato per evitare ulteriori danni al sistema fiscale. L’obiettivo è chiaro: interrompere la catena di circolazione dei crediti inesistenti e prevenire nuovi illeciti, anche quando coinvolgono soggetti inconsapevoli.

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