Sentenze

Abuso edilizio, quando è ammessa la sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione

Tar Campania: la fiscalizzazione dell’abuso edilizio può riguardare solo vizi formali e procedurali e non vizi sostanziali

lunedì 14 settembre 2015 - Redazione Build News

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L’art. 38 del D.P.R. n. 380/2001 prevede l’irrogazione della sanzione pecuniaria alternativa all’ordinanza di demolizione in caso di annullamento del permesso di costruire solo “qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino”.

La fiscalizzazione dell’abuso edilizio può, dunque, riguardare solamente vizi formali e procedurali e non vizi sostanziali, nonché le ipotesi in cui soltanto una parte del fabbricato sia abusiva e nel contempo risulti obiettivamente verificato che la demolizione di tale parte esporrebbe a serio rischio la residua parte legittimamente assentita.

Lo ha ricordato il Tar Campania, sezione ottava, con la sentenza n. 4289/2015 depositata il 4 settembre.  

SANZIONE PECUNIARIA IN LUOGO DELL'ORDINARIA MISURA DELLA RIMESSIONE IN PRISTINO. Secondo i giudici amministrativi napoletani, “è la possibilità di ingiungere il pagamento di una sanzione pecuniaria in luogo dell'ordinaria misura della rimessione in pristino a essere subordinata a una motivata valutazione del dirigente del competente ufficio comunale, e non viceversa.

L'obbligo di un'espressa motivazione risulta circoscritto all'ipotesi in cui occorre giustificare il ricorso all'opzione residuale dell'irrogazione delle sanzioni pecuniarie e, comunque, deve ritenersi configurabile a carico dell'interessato, sia in sede procedimentale che in giudizio, l'onere di allegare elementi idonei ad accreditare come verosimile la dedotta situazione di oggettiva impossibilità di una riduzione in pristino (T.A.R. Campania Napoli Sez. II, 06-06-2014, n. 5716)”.

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO. Per quanto riguarda l'eventuale mancata comunicazione di avvio del procedimento, il Collegio osserva come “l’irrogazione della sanzione demolitoria dopo l’annullamento d’ufficio del permesso di costruire non è necessariamente oggetto di un autonomo procedimento soggetto alla comunicazione di avvio ex art. 7 legge n. 241/90.

La possibilità di adottare il provvedimento di riduzione in pristino è già insita nel provvedimento di annullamento d’ufficio e, anzi, ne costituisce la conseguenza ordinaria, che solo in via eccezionale può essere evitata, qualora risultino i presupposti previsti nell’art. 38 D.P.R. n. 380/2001.

Esclusivamente qualora l’Amministrazione abbia elementi da cui trarre la possibile esistenza di tali presupposti, magari perché forniti dal privato, la stessa attiverà un sub-procedimento al fine di verificarne la sussistenza di tale evento eccezionale e solo in quella sede può porsi l’esigenza da parte dell’amministrazione di far partecipare l’interessato a tale ulteriore valutazione mediante la comunicazione di avvio”.

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