“La previsione della legge di bilancio 2026 che dal primo luglio prossimo non si potranno più compensare con i crediti fiscali, diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte, i contributi Inps e i premi Inail costituisce una ulteriore stretta alle possibilità di utilizzare i crediti per le ristrutturazioni edilizie acquisiti dalle imprese e dagli intermediari finanziari (definiti 'soggetti diversi dal titolare originario') e rischia di penalizzare tutto il sistema, a partire dalle imprese edilizie. Quello che fino al 30 giugno prossimo sarà consentito viene definito 'contrasto alle compensazioni indebite'”.
Lo ha dichiarato la deputata responsabile nazionale del dipartimento Lavori pubblici di Forza Italia, Erica Mazzetti.
“È opportuno valutare fin da subito una modifica, affinché i 90 milioni di euro di effetti positivi a regime che la norma prevede per l'Erario siano realizzati con il reale contrasto alle attività fraudolente e non bloccando il dovuto agli operatori onesti”, ha aggiunto Mazzetti.
Riportiamo il testo dell'articolo 26 del disegno di legge di Bilancio 2026, trasmesso al Senato:
ART. 26. (Misure di contrasto alle indebite compensazioni)
1. Al fine di dare attuazione alla Riforma 1.12 del PNRR (Riforma dell’Amministrazione fiscale), come da modifiche in corso di riprogrammazione, a decorrere dal 1° luglio 2026, all’articolo 4-bis del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I crediti d’imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte non possono essere utilizzati in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai fini del pagamento dei debiti di cui all’articolo 17, comma 2, lettere e), f) e g), del medesimo decreto. Tale divieto si applica anche ai suddetti crediti d’imposta trasferiti a soggetti diversi dal titolare originario.»;
b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Art. 4-bis (Misure di razionalizzazione e coordinamento delle agevolazioni fiscali)».
2. All’articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e all’articolo 5, comma 7, del testo unico in materia di versamenti e riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, le parole «superiori a euro 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «superiori a euro 50.000».
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