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Canne fumarie e obbligo di scarico a tetto: eccezioni estese alle pompe di calore a gas

L'art. 9-bis del Decreto Bollette convertito in legge modifica l'articolo 5 del DPR n. 412 del 1993 sugli impianti termici degli edifici

venerdì 13 maggio 2022 - Redazione Build News

canna-fumaria

“Requisiti degli impianti termici”: questo il titolo dell'articolo 9-bis della legge 27 aprile 2022, n. 34 di conversione del Decreto Bollette - decreto–legge 1° marzo 2022, n. 17 – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile scorso.

La norma di cui al suddetto art. 9-bis, spiega un dossier parlamentare, modifica l'articolo 5 del DPR n. 412 del 1993 recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia. La novella al comma 9-bis, lettera e), fa rientrare l'installazione delle pompe di calore a gas tra le eccezioni che ammettono la deroga ai requisiti previsti dal comma 9 dell'articolo 5 in esame per gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013. Con la novella al comma 9-ter, numero iii, l'installazione delle pompe di calore a gas è sottoposta ai requisiti tecnici attualmente previsti per i generatori di calore a gas a condensazione (per i quali è stabilito che i prodotti della combustione devono avere emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti); si prescrive altresì che le pompe di calore a gas (in luogo dell'attuale riferimento alle "pompe di calore"), comprese quelle dei generatori ibridi, devono avere un rendimento superiore a quello previsto all'articolo 4, comma 6, lettera b), del regolamento concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia (DPR n. 59/2009).

Art. 9-bis.

Requisiti degli impianti termici

1. All’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9 -bis , lettera e) , dopo la parola: « installati» sono inserite le seguenti: « pompe di calore a gas o »;

b) al comma 9 -ter , numero iii, dopo la parola: « installare » sono inserite le seguenti: « pompe di calore a gas o » e le parole: « e pompe di calore il cui rendimento sia » sono sostituite dalle seguenti: « e pompe di calore a gas, comprese quelle dei generatori ibridi, che abbiano un rendimento ».

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