L'Agenzia delle Entrate, con la consulenza giuridica n. 8 del 2026, interviene a chiarire un tema che aveva generato dubbi interpretativi tra imprese e operatori: la cedibilità dei crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (Deferred Tax Assets – Dta).
Il documento conferma che tali crediti non possono essere ceduti liberamente applicando le regole ordinarie del Codice civile. Al contrario, la loro circolazione è soggetta alla disciplina speciale prevista dall'articolo 43-bis del Dpr n. 602/1973. Di conseguenza, un credito ceduto in violazione di questa normativa non può essere utilizzato in compensazione dal soggetto acquirente.
Il quesito posto all'Agenzia delle Entrate
La richiesta di chiarimento è stata avanzata da un'associazione di categoria, che ha domandato se i crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle Dta, previsti dall'articolo 2, commi 55-58, del Dl n. 225/2010 e dall'articolo 44-bis del Dl n. 34/2019, possano essere ceduti a soggetti terzi secondo le regole generali degli articoli 1260 e seguenti del Codice civile.
Il dubbio nasceva anche dalle differenti interpretazioni contenute nelle risoluzioni n. 32 e n. 73 del 2025, che avevano alimentato incertezza sulla possibilità di trasferire tali crediti al di fuori del gruppo societario e sul loro successivo utilizzo in compensazione da parte del cessionario.
Secondo l'associazione, la possibilità di cedere i crediti secondo la disciplina civilistica sarebbe stata coerente con la finalità della normativa, pensata per favorire la liquidità delle imprese attraverso la monetizzazione anticipata delle Dta.
Cosa prevede la normativa sulle Dta
Nel proprio parere, l'Agenzia richiama innanzitutto il quadro normativo di riferimento.
L'articolo 44-bis del Dl n. 34/2019 ha introdotto la possibilità di trasformare in crediti d'imposta le attività per imposte anticipate riferite a perdite fiscali ed eccedenze Ace, in presenza della cessione di crediti pecuniari verso debitori inadempienti.
Una volta maturato, il credito d'imposta può essere:
- utilizzato in compensazione tramite modello F24;
- ceduto secondo quanto previsto dagli articoli 43-bis o 43-ter del Dpr n. 602/1973;
- richiesto a rimborso.
Proprio il richiamo espresso agli articoli 43-bis e 43-ter, evidenzia l'Agenzia, rende applicabile una disciplina speciale che prevale sulle regole generali previste dal Codice civile.
Perché non si applica la disciplina civilistica
Secondo l'Agenzia delle Entrate, il legislatore ha previsto una disciplina specifica per la cessione dei crediti d'imposta, diversa da quella ordinaria disciplinata dall'articolo 1260 del Codice civile.
L'articolo 43-bis del Dpr n. 602/1973 stabilisce infatti modalità, forme e limiti precisi per la cessione dei crediti tributari, restringendone l'ambito applicativo ai crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi.
Per questo motivo, sia i crediti derivanti dall'articolo 44-bis del Dl n. 34/2019 sia quelli disciplinati dall'articolo 2 del Dl n. 225/2010 non possono essere trasferiti facendo ricorso alla disciplina civilistica generale.
L'Agenzia esclude inoltre qualsiasi assimilazione con altri crediti agevolativi, come quelli relativi agli incentivi per la rottamazione dei veicoli, per i quali in passato era stata ammessa la cessione secondo il Codice civile. Si tratta infatti di fattispecie profondamente diverse sotto il profilo della natura del credito e della finalità della disciplina.
La conferma dell'orientamento già espresso nel 2025
La consulenza giuridica n. 8/2026 si inserisce in un orientamento interpretativo già consolidato.
L'Agenzia richiama infatti le risposte a interpello n. 253, n. 259 e n. 300 del 2025, oltre alla risoluzione n. 73/2025, ribadendo che i crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle Dta non sono liberamente cedibili a soggetti terzi.
Al di fuori delle ipotesi di cessione infragruppo, il trasferimento può avvenire esclusivamente nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 43-bis del Dpr n. 602/1973.
Le conseguenze per imprese e cessionari
Il chiarimento assume particolare rilievo operativo.
Qualora un credito venga ceduto mediante una normale cessione civilistica, in violazione della disciplina tributaria speciale, il soggetto acquirente non potrà utilizzarlo in compensazione per ridurre i propri debiti fiscali.
La consulenza rafforza quindi il principio secondo cui la natura agevolativa dei crediti derivanti dalla trasformazione delle Dta non comporta una maggiore libertà nella loro circolazione. Al contrario, la loro trasferibilità resta subordinata al rispetto delle regole specificamente previste dalla normativa tributaria, con l'obiettivo di garantire certezza e controllo nella gestione dei crediti d'imposta.
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