Il signor B. ha impugnato il provvedimento prot. n. 21257 del 14 novembre 2022 con cui il Responsabile dell’Area sviluppo del territorio del comune di Baranzate ha disposto di non accogliere la Comunicazione Inizio Lavori Asseverata Superbonus (CILA-S) prot. n. 16029/2022, ordinando contestualmente l’immediata sospensione dei lavori in corso presso l’immobile di proprietà del ricorrente.
Inoltre, il signor B. ha impugnato la nota con la quale il Comune ha evidenziato alcune presunte carenze documentali nella CILA-S.
Nel parere n. 267 del 31 marzo 2025 (Adunanza di Sezione del 19 febbraio 2025), la prima sezione del Consiglio di Stato ha giudicato infondato il ricorso, ritenendo non meritevoli di favorevole considerazione i diversi profili di censura, tutti tra loro collegati, formulati dal ricorrente.
Nella sostanza il ricorrente ha segnalato che “Alla cosiddetta CILA-S, dunque - come del resto già chiarito dalla giurisprudenza - si applicano le norme, i principi e gli orientamenti giurisprudenziali concernenti la CILA” e che “a fronte della presentazione di una CILA il Comune è chiamato semplicemente a valutare se le opere ivi indicate abbiano o meno un impatto limitato sul contesto urbanistico preesistente, essendo quest’ultima la materia che la legge espressamente riserva agli Uffici tecnici comunali”. Sulla base di queste considerazioni, il rigetto, ovvero la dichiarazione di inammissibilità o di inefficacia della comunicazione ricevuta da parte del Comune costituirebbe quindi un atto extra ordinem, e quindi nullo, in quanto adottato da un’Amministrazione che in materia sarebbe dotata esclusivamente di poteri sanzionatori.
Consiglio di Stato: legittimo il provvedimento inibitorio del Comune
Osserva il Consiglio di Stato: “Al riguardo, nel premettere che, ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 25 novembre 2024, n. 190 le disposizioni dell’art. 6, comma 1, lett. a-bis) e e-quater del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 sono state abrogate a far data dal 30 dicembre 2024, ma continuano tuttavia ad applicarsi alle procedure in corso (e cioè quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del decreto in parola), fatta salva la facoltà del soggetto proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 25 novembre 2024, n. 190, gli interventi di installazione di pompe di calore e di pannelli fotovoltaici rientrano in astratto nell’alveo di quelli che ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a-bis) e e-quater) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 sono riconducibili all’edilizia libera.
Tuttavia il ricorrente ha ritenuto necessario ricorrere alla C.i.l.a. disciplinata nel successivo art. 6-bis qualificando in tal modo gli interventi come di efficientamento energetico dell’edificio”.
Nella stessa istanza presentata in data 25 agosto 2022, alla voce “Tipologia di intervento e descrizione sintetica delle opere”, il progettista all’uopo incaricato dal B., sotto la propria responsabilità, ha dichiarato “che le opere in progetto sono subordinate a comunicazione di inizio lavori in quanto rientrano tra quelle previste dall’art. 119 del D.L. n. 34 del 2020, costituendo: 1.1 Interventi per l’efficientamento energetico”, con sostituzione del generatore di calore e produzione di acqua calda sanitaria con impianto ibrido pompa di calore elettrica e caldaia a gas a condensazione ed installazione di pannelli fotovoltaici in copertura (quindi come tali assoggettati al regime della C.i.l.a. superbonus). “Non può condividersi, pertanto, l’assunto difensivo secondo cui il Comune, pur in presenza di rilevate carenze documentali, sia privo del potere di ordinare la sospensione dei lavori, oltre che, più in generale, di quelli di vigilanza”, afferma Palazzo Spada, il quale rileva che “il Comune è comunque titolare dei poteri – tra cui quello di ordinare l’immediata sospensione dei lavori - di vigilanza e sanzionatori ex art. 27 T.u.e. - funzionali ad assicurare il rispetto sia delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, sia delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia. In quest’ottica, l’Amministrazione comunale, nel rilevare nel corso dell’istruttoria le numerose carenze documentali poste a corredo della c.i.l.a., in ordine alle quali ha concesso al ricorrente un periodo di proroga per la presentazione della documentazione integrativa, si è limitata a svolgere, una volta verificata l’insufficienza del compendio documentale prodotto, un’attività dovuta, pienamente motivata”.
Infatti, conclude il parere del Consiglio di Stato, costituisce orientamento giurisprudenziale consolidato quello secondo il quale qualora l’amministrazione rilevi “che l’attività oggetto di cila è in contrasto con la disciplina urbanistico-edilizia ha il dovere di porre in essere i provvedimenti inibitori previsti nell’ambito della propria attività di vigilanza”.