Con la Deliberazione n. 183 del 10 giugno 2025, la Giunta regionale della Regione Siciliana ha approvato il disegno di legge “Recepimento del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, 'Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36'. Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n.12 e successive modifiche e integrazioni”.
La Regione Siciliana con la Legge Regionale 12 ottobre 2023, n.12 (modificata dall’art.122 della Legge Regionale 31 gennaio 2024, n.3) ha recepito il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36 (nuovo Codice dei contratti pubblici) e, contestualmente, ha introdotto alcune modifiche alla Legge Regionale 12 luglio 2011, n.12 avente ad oggetto la disciplina dei contratti pubblici nel territorio della Regione. In particolare, il comma 1 dell’art.1 della suddetta Legge Regionale 12/2011 (nel testo modificato dall’art.1, comma 2, lettera a) della Legge Regionale 12/2023) dispone che “Nel territorio della Regione si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione, gli istituti, le nomenclature e le qualificazioni in esso richiamate, fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla presente legge”.
Le disposizioni del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come noto, sono state oggetto di significative modifiche in conseguenza dell'entrata in vigore del cosiddetto Correttivo cioè del Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n.209 “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”.
Ne deriva che, nell’ordinamento siciliano, sono recepite non solo le disposizioni del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. 36/2023 ma anche le successive modifiche (allo stesso D.Lgs. 36/2023) che, pertanto, entrano in vigore direttamente nel territorio della Regione, fatte salve “le diverse disposizioni” introdotte dalla Legge Regionale n.12/2011 (come da ultimo modificata dalle suddette leggi regionali n.12/2023 e n.3/2024) che continuano ad applicarsi in forza di quanto disposto - come sopra precisato - nell’ultimo periodo del comma 1 dell’art.1 della Legge Regionale n.12/2011 e ss.mm.ii..
Tale interpretazione, peraltro, è in linea con le disposizioni statutarie che attribuiscono alla Regione competenza legislativa esclusiva in materia di appalti pubblici nonché con l’ultimo comma dell’art. 224 del Codice dei contratti in base al quale “Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute nei rispettivi statuti e nelle relative norme di attuazione”.
Proposta di semplificazione normativa
Ciò premesso, tenuto conto del susseguirsi delle suddette significative modifiche legislative (nazionali e regionali) in punto “disciplina dei contratti pubblici”, si è reputato opportuno formulare una proposta di semplificazione normativa relativa:
- alle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici nel territorio della Regione Siciliana;
- al recepimento nell’ordinamento regionale di eventuali successive modifiche e integrazioni alle disposizioni nazionali oggi in vigore nel territorio della Regione (fatte salve le diverse disposizioni di cui alla L.R. 12/2011 e ss.mm.ii.).
L'intervento legislativo è in linea, tra l’altro, con il principio del risultato di cui all’art. 1 del Codice nonché con il principio dell’accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità, previsto dall’art.3 del Codice medesimo. Si tratta di principi fondamentali nell’impostazione del “nuovo” Codice che, peraltro, sono rimasti immutati anche dopo le significative modifiche introdotte dal Correttivo di cui al D.Lgs. 209/2023.
La proposta di semplificazione normativa garantisce inoltre il principio di legalità, trasparenza, la certezza delle norme applicabili in Sicilia in materia di appalti pubblici, con evidenti refluenze a favore dell’efficacia ed efficienza della relativa azione amministrativa di competenza.
L’opportunità di procedere al disegno di legge è stata valutata dall’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico anche a seguito di segnalazioni delle stazioni appaltanti e degli operatori economici relative alla necessità di una disposizione ricognitiva della normativa applicabile nell’ordinamento regionale in conseguenza dei rilevanti interventi correttivi succedutisi in ambito nazionale e regionale.
Pertanto, la mancata approvazione del disegno di legge comporterebbe - sia per le stazioni appaltanti sia per gli operatori economici - un possibile rallentamento delle procedure relative agli appalti pubblici, in conseguenza della necessità di una attività tecnico/giuridica di ricognizione della normativa da applicare alla fattispecie concreta nell’ambito delle diverse fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici.
Il disegno di legge, peraltro, non determina alcun onere a carico delle stazioni appaltanti e degli operatori economici.