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Codice di Prevenzione Incendi: il TESTO AGGIORNATO al 17 aprile 2020

Il 5 aprile è entrato in vigore il DM 14/02/2020 che ha sostituito le RTV V.4, V.5, V.6, V.7 e V.8 per allinearle alla nuova impostazione

giovedì 23 aprile 2020 - Redazione Build News

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Sul sito del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è pubblicato il testo del Codice di Prevenzione Incendi (DM 3 agosto 2015) aggiornato al 17 aprile 2020.

Al fine di semplificare e razionalizzare il corpo normativo relativo alla prevenzione incendi, mediante l’utilizzo di un nuovo approccio metodologico più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali, l’articolato è stato modificato dal DM 12/04/2019 (GU n. 95 del 23/04/2019). Le modifiche apportate da tale decreto sono entrate in vigore il 20/10/2019.

Successivamente, col DM 18/10/2019, per armonizzare meglio le varie sezioni del decreto, l’originario allegato 1 è stato interamente sostituito; in seguito, per allineare alla nuova impostazione le diverse RTV che erano state pubblicate (V.4, V.5, V.6, V.7 e V.8), il DM 14/02/2020 le ha sostituite.

Ricordiamo che il citato decreto 14 febbraio 2020 del Ministero dell'interno, recante “Aggiornamento della sezione V dell'allegato 1 al decreto 3 agosto 2015, concernente l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi”, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 6 marzo 2020 ed è entrato in vigore il 5 aprile scorso.

L'allegato A di questo decreto contiene le modifiche all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e successive modificazioni, relativamente alla sezione V - Regole tecniche verticali, limitatamente ai seguenti capitoli:

V.4: uffici;

V.5: attivita' ricettive turistico - alberghiere;

V.6: autorimesse;

V.7: attivita' scolastiche;

V.8: attivita' commerciali.

I capitoli V.4 uffici, V.5 attivita' ricettive turistico - alberghiere, V.6 autorimesse, V.7 attivita' scolastiche, V.8 attivita' commerciali contenuti nell'allegato A al nuovo decreto, sostituiscono integralmente i corrispondenti capitoli dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015.

Per le attivita' di cui all'art. 1 relative ad uffici, attivita' ricettive turistico-alberghiere, autorimesse, attivita' scolastiche e commerciali che, alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, sono gia' state progettate sulla base delle regole tecniche verticali introdotte con i provvedimenti richiamati in premessa, ovvero alle stesse gia' conformi, il nuovo decreto non comporta adeguamenti.

In allegato il Codice di Prevenzione Incendi aggiornato al 17 aprile 2020

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