Ai fini della verifica della congruità è possibile giustificare il mancato raggiungimento dell’importo atteso in caso di lavorazioni particolari.
Sono considerate edili l’attività di montaggio Linee Vita e l’attività di moviere.
Lo ha precisato la Commissione nazionale paritetica per le casse edili (CNCE) in due nuove FAQ – n. 12.4 e n. 21.2 – trasmesse con la lettera circolare n. 11/2025.
12.4 Ai fini della verifica della congruità è possibile giustificare il mancato raggiungimento dell’importo atteso in caso di lavorazioni particolari?
Sì, dal marzo 2023 non è più ammessa la semplice autodichiarazione dell’impresa sulle casistiche di lavorazioni particolari (come, ad esempio, materiali dal costo rilevante, macchinari altamente tecnologici, tecniche costruttive particolari) ma è necessaria l’allegazione di idonea documentazione comprovante le specificità del caso (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: dichiarazione del Direttore dei Lavori, adeguatamente motivata, del mancato raggiungimento dell’importo atteso – Computo metrico estimativo – Capitolato di appalto – Contratto – Schede tecniche esplicative riferite ai materiali o ai macchinari utilizzati).
21.2 È considerata edile l’attività di montaggio Linee Vita? E l’attività di moviere?
Sì, l’attività di montaggio linee vita (ad esclusione dei casi in cui l’installazione venga effettuata dall’impresa che si occupa della progettazione e della produzione) e quella di moviere sono considerate attività edili e quindi rientranti nell’ambito di applicazione della congruità di cui al DM n. 143/2021.