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Lavori edili svolti da imprese non edili: obbligatorio solo il DURC di congruità, non l'iscrizione alle Casse

Ministero del lavoro: “Per le imprese che svolgono prevalentemente attività diversa da quella edile è previsto solo l’obbligo di richiedere il rilascio del Durc di congruità per i lavori edili eventualmente realizzati nell’ambito del cantiere, ma non l’obbligo di iscrizione ad una Cassa Edile/Edilcassa”

martedì 21 ottobre 2025 - Alessandro Giraudi

cantiere Foto di PhotoMIX Company da pexels.com

In merito alla possibilità di applicare alle imprese che non rientrano nel comparto edile il sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili (DURC di congruità), la Federazione nazionale imprese elettroniche ed elettrotecniche (ANIE) ha inoltrato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una richiesta di interpello. 

In particolare, la Federazione istante ha chiesto se l’obbligo di iscrizione alle Casse Edili – e il conseguente assoggettamento alle connesse verifiche – ricorra esclusivamente con riferimento alle imprese inquadrate o inquadrabili nel settore edile, ossia che svolgono in modo prevalente attività riconducibili all’edilizia. In proposito, l’istante ha chiesto se la disciplina sulla congruità debba essere circoscritta alle sole imprese che applicano il CCNL Edilizia, restando, pertanto, escluse da tale obbligo quelle imprese che, pur realizzando attività edili in modo accessorio, risultano correttamente inquadrate sotto altro settore contrattuale, come ad esempio quello metalmeccanico.

I chiarimenti del Ministero 

Nell'interpello n. 4 del 17 ottobre 2025 (in allegato), il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che “le imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività edile hanno sia l’obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili realizzati nell’ambito del cantiere, sia quello di iscrizione ad una Cassa Edile/Edilcassa”. 

Invece, “per le imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività diversa da quella edile è previsto solo l’obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili eventualmente realizzati nell’ambito del cantiere, ma non l’obbligo di iscrizione ad una Cassa Edile/Edilcassa”. 

Pertanto, conclude il Ministero, “le Casse Edili e/o le Edilcassa competenti dovranno rilasciare il DURC di congruità a tali imprese, non iscritte alla Cassa Edile/Edilcassa, senza imporre loro alcun obbligo di iscrizione, fermo l’obbligo – da parte di dette imprese – di corrispondere eventuali costi del servizio”. 

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