Attualità

Conto Termico 3.0: il decreto è in Gazzetta Ufficiale

Entrerà in vigore il 25 dicembre 2025 il decreto 7 agosto 2025 che aggiorna e sostituisce la disciplina del Conto Termico prevista dal decreto 16 febbraio 2016

lunedì 29 settembre 2025 - Redazione Build News

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Il decreto Conto Termico 3.0 è in Gazzetta Ufficiale. Sulla GU n. 224 del 26 settembre è pubblicato il decreto 7 agosto 2025 (in allegato) del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, recante “Incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili”, che aggiorna e sostituisce la disciplina prevista dal decreto 16 febbraio 2016 (recante “Aggiornamento della disciplina per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili”). 

Decreto vigente da Natale 2025

Il decreto 7 agosto 2025, che entrerà in vigore il 25 dicembre 2025, è composto da 31 articoli raggruppati nei seguenti Titoli: Titolo I Disposizioni generali; Titolo II Interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica negli edifici; Titolo III Interventi di piccole dimensioni per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili; Titolo IV Disposizioni comuni; Titolo V Disposizioni specifiche per le imprese; Titolo VI Disposizioni finali. Inoltre, sono due gli allegati al provvedimento: Allegato 1 Criteri di ammissibilità degli interventi e Allegato 2 Metodologia di calcolo degli incentivi

Regole applicative e aggiornamento della piattaforma per l'invio delle domande

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, sono approvate dal MASE, su proposta del GSE, le regole applicative per l’accesso alle misure d’incentivazione del decreto. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del predetto decreto, il GSE aggiorna la piattaforma per l’invio delle richieste di accesso all’incentivo di cui ai Titoli II, III, IV, V e VI.

Aggiornamento periodico

Il Conto Termico 3.0 è sottoposto ad aggiornamento periodico con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa con la Conferenza unificata. 

L'obiettivo di risparmio energetico tra il 2021 e il 2030

Va ricordato che l’obiettivo, definito dal Piano nazionale integrato energia e clima 2024, è di conseguire un risparmio energetico cumulativo pari a 73,4 Mtep nel periodo compreso tra il 2021 ed il 2030 tramite politiche attive, calcolato sulla base di quanto previsto dall’art. 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2023/1791. 

Generatori di calore a biomassa con certificazione ambientale

Il «Piano d’azione per il miglioramento della qualità dell’aria» prevede che siano introdotti tra i requisiti di accesso agli incentivi del Conto termico, per i generatori di calore alimentati con biomassa, installati in sostituzione di apparecchi più emissivi, in particolare nelle zone affette da problemi di qualità dell’aria, la certificazione ambientale di cui al decreto 7 novembre 2017, n. 186 con classe di qualità 4 stelle o superiore. 

Rivisto e ampliato il perimetro dei soggetti ammessi e degli interventi incentivati  

Il MASE ha ritenuto di dover specializzare il meccanismo del Conto termico per la riqualificazione energetica e per il recupero edilizio in ambito non residenziale, ovvero nell’ambito terziario sia pubblico che privato, e di rivedere, ampliare e razionalizzare il perimetro dei soggetti ammessi e degli interventi oggetto degli incentivi, in modo da creare uno strumento di maggiore efficacia per gli interventi di produzione di energia termica rinnovabile, nonché per gli interventi di efficienza energetica negli edifici della pubblica amministrazione e nel settore terziario. 

Comuni fino a 15 mila abitanti: interventi con incentivo fino al 100% delle spese ammissibili

Considerata la ridotta disponibilità delle risorse finanziarie a bilancio che caratterizza le amministrazioni comunali di piccole dimensioni nonché delle competenze necessarie alla gestione di processi amministrativi e burocratici complessi, il MASE ha ritenuto opportuno facilitare l’accesso agli incentivi pubblici per la realizzazione degli interventi ammessi al Conto termico da parte di comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti attraverso l’erogazione dell’incentivo fino al 100% delle spese ammissibili di tali interventi. 

Le domande presentate prima dell’entrata in vigore del decreto 7 agosto 2025

Le domande per la richiesta degli incentivi, presentate prima dell’entrata in vigore del decreto 7 agosto 2025, sono soggette alla disciplina prevista dal citato decreto 16 febbraio 2016, il quale continua ad applicarsi:
a) per le istanze di prenotazione dell’amministrazione pubblica accolte dal GSE e con lavori di realizzazione non conclusi, alla data di entrata in vigore del decreto 7 agosto 2025;
b) per gli interventi delle amministrazioni pubbliche inerenti alla sostituzione dell’impianto esistente e all’installazione di impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione, in presenza di contratto di prestazione energetica stipulato in data antecedente al 1° gennaio 2025 ovvero di contratto per l’approvvigionamento dei medesimi generatori di calore stipulato in data antecedente al 1° gennaio 2025, a seguito di procedure di gara ad evidenza pubblica o mediante altri strumenti di acquisto gestiti da centrali di committenza, e per i quali l’istanza di accesso agli incentivi sia presentata entro un anno dall’entrata in vigore del decreto 7 agosto 2025. 

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