Attualità

Decreto PA: la conferenza di servizi accelerata (fino al 2026) riguarda tutte le PA

Lo ha chiarito una nota dell'Ufficio Legislativo del Ministero della PA, in risposta a un quesito dell'ANCI circa l’esatto perimetro applicativo della norma di proroga al 31 dicembre 2026 prevista dal Decreto PA (n. 25/2025)

giovedì 5 giugno 2025 - Redazione Build News

costruzioni-progettazione

Il 14 maggio scorso è entrata in vigore la legge 9 maggio 2025, n. 69 di conversione, con modificazioni, del “Decreto PA” - decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 recante “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni”.

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio, questa legge all'articolo 10, comma 4 stabilisce – spiega l'ANCE (Associazione nazionale dei costruttori edili) – che le conferenze di servizi a carattere decisorio – vale a dire gli organismi in cui più pubbliche amministrazioni si riuniscono per definire tutte le autorizzazioni necessarie al rilascio di provvedimenti amministrativi (es. permessi di costruire, approvazioni progetti di opere pubbliche, ecc.) – fino al 31 dicembre 2026 devono svolgersi secondo le regole accelerate e semplificate previste dall’art. 13 del Decreto-legge 76/2020.

L’art. 13 del DL 76/2020 – nell’ambito dell’azione di rilancio dell’economia e dell’occupazione nel Paese dopo la fase più acuta della crisi sanitaria – aveva previsto in via sperimentale fino al 31 dicembre 2024 delle regole per velocizzare l’attività delle conferenze di servizi e cioè:

- svolgimento delle riunioni sempre in modalità “asincrona” ossia telematica;
- riduzione del termine a disposizione delle pubbliche amministrazioni per fornire i propri pareri, nulla osta, atti di assenso comunque denominati (pari a 30 gg e 45 gg per le p.a. preposte alla tutela ambientale, paesaggistico- territoriale, dei beni culturali);
- previsione di una riunione conclusiva definitiva entro 15 gg se le p.a. non si sono pronunciate nel termine di legge;
- previsione del cd. dissenso “costruttivo” ossia accompagnato da prescrizioni e misure mitigatrici che rendano possibile l’assenso.

L’art. 10, comma 4 della legge n. 69/2025 – andando nella direzione auspicata dall’ANCE – ripropone nuovamente l’applicazione di queste norme maggiormente semplificate in luogo di quelle ordinarie stabilite dagli articoli 14 e seguenti della Legge 241/1990.

Tali norme possono applicarsi anche alle conferenze di servizi relative all’approvazione dei progetti delle opere finanziate dal PNRR e dal PNC, se più favorevoli rispetto alla disciplina specifica di questi interventi.

Il Ministero della PA chiarisce: la proroga al 2026 riguarda tutte le Pubbliche Amministrazioni

Ciò premesso, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) ha sottoposto all'Ufficio Legislativo del Ministero della Pubblica Amministrazione un quesito circa l’esatto perimetro applicativo della suddetta norma di proroga. I dubbi posti dall’ANCI nascevano dalla collocazione del comma 4 all’interno dell’art. 10 del DL 25/2025 che riguarda l’attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nonché la situazione emergenziale nella Terra dei fuochi; collocazione che poteva lasciare intendere un ambito di applicazione della conferenza di servizi cd. “accelerata” ristretta alle sole regioni menzionate nella rubrica dell’art. 10.

Con una Nota, l'Ufficio Legislativo del Ministero della PA ha risposto ricordando prima di tutto che le regole per le conferenze di servizi stabilite dall’art. 13 del DL 76/2020 hanno rappresentato un rilevante strumento di snellimento e accelerazione dell’agire amministrativo, consentendo di fronteggiare gli effetti negativi dall’emergenza sanitaria globale del Covid-19.

Il Ministero ha poi evidenziato che l’articolo 10, comma 4, del DL 25/2025, prevedendo che la conferenza di servizi decisoria “si svolge ai sensi dell’articolo 13 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76” ha inteso estendere in via generale e obbligatoria il ricorso alle regole accelerate a tutte le conferenze di servizi decisorie. Non vi è una motivazione evidente che giustifichi la proroga di una misura di portata generale a esclusivo beneficio di un numero limitato di amministrazioni.

Pertanto, con l’art. 10, comma 4 del DL 25/2025 il legislatore opera un mero rinvio all’articolo 13 del DL 76/2020, senza modificare il suo campo di operatività, che continua a trovare applicazione, fino al 31 dicembre 2026, nei confronti di tutte le amministrazioni procedenti.

La Nota si conclude con l’anticipazione che, considerata la positiva esperienza finora maturata dalle amministrazioni con l’applicazione della cd. “conferenza di servizi accelerata”, è allo studio del Ministero la possibilità di introdurla “a regime”.

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