Anche i contratti relativi ai servizi di trasporto, nell’ambito delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione di competenza delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, rientrano nel novero dei contratti aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
Lo prevede una modifica al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023) inserita dall'articolo 5 del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127 (in allegato) recante “Misure urgenti per la riforma dell’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell’anno scolastico 2025/2026”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 209 del 9 settembre.
Modificato l'art. 108 del Codice Appalti
Ai fini della sicurezza dei viaggi di istruzione e delle uscite didattiche, si favoriscono, nell’aggiudicazione delle gare relative, gli operatori economici che garantiscono le maggiori condizioni di sicurezza dei veicoli e delle competenze dei conducenti, oltre che i sistemi di accessibilità per gli studenti con disabilità.
Ricordiamo che l’articolo 108 (“Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture”) del Codice Appalti stabilisce, al comma 2, che “Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:
a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e), dell’allegato I.1;
b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;
c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
d) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l’innovazione;
e) gli affidamenti di appalto integrato;
f) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo."
La modifica introdotta dal predetto decreto-legge aggiunge nell'elenco dopo la lettera f) la lettera "f -bis ) i contratti relativi ai servizi di trasporto nell’ambito delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione di competenza delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado."
Inoltre, il predetto articolo 5 del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127 inserisce un'integrazione al comma 4 del predetto articolo 108 del Codice dei contratti pubblici. Tale comma, ricordiamo, al quinto periodo dispone che “Per i contratti ad alta intensità di manodopera, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento”. Ebbene, è aggiunto un nuovo periodo secondo cui «Le disposizioni di cui al quinto periodo si applicano anche ai i contratti relativi ai servizi di trasporto nell’ambito delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione di cui al comma 2, lettera f -bis ) e in tali casi, le stazioni appaltanti, incluse le centrali di committenza, valorizzano gli elementi qualitativi dell’offerta sulla base di criteri oggettivi idonei ad attestare la disponibilità di sistemi e dispositivi per la sicurezza del trasporto, per l’accessibilità e il trasporto di persone con disabilità, nonché le competenze tecniche dei conducenti».
“La norma, introdotta d'intesa con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, innalza i requisiti di sicurezza dei veicoli adibiti ai servizi di trasporto per le uscite didattiche e i viaggi di istruzione, tutelando in particolare le esigenze connesse alla partecipazione alle gite da parte dei ragazzi con disabilità”, ha sottolineato il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.
Edilizia scolastica
Il decreto-legge n. 127/2025 introduce anche una semplificazione in materia di edilizia scolastica: è infatti prevista la riassegnazione di eventuali risorse residue originariamente destinate a spese di locazione o noleggio di strutture temporanee a uso scolastico, anche per trasporti e arredi didattici, così da assicurare la piena funzionalità degli edifici. L'articolo 6 del dl così recita: “All’articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole: «Investimento 1.1 del PNRR» sono inserite le seguenti: «e di cui agli altri investimenti del PNRR a titolarità del Ministero dell’istruzione e del merito, nonché eventuali spese di trasporto per gli studenti e gli arredi didattici per rendere fruibili e funzionanti gli edifici».”