Ieri martedì 23 aprile, l'Assemblea del Senato ha rinnovato la fiducia al Governo approvando in via definitiva il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del Nuovo Decreto PNRR (decreto-legge n. 19/2024, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza).
Il provvedimento è legge e sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Per quanto riguarda la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il comma 19 dell’articolo 29 reca alcune novelle alla disciplina generale di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Patente a crediti nei cantieri
È prevista l’introduzione, in via diretta legislativa e con decorrenza dal 1° ottobre 2024, dell’obbligo di possesso di una patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili (obbligo che può essere esteso ad altri settori). Sono esclusi dall’obbligo i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale e quelli in possesso di un documento equivalente di un altro Stato, nonché alcune classi di imprese, nell’ambito di quelle in possesso dell’attestazione di qualificazione (comunemente denominata SOA) prevista dal codice dei contratti pubblici.
La patente ha una dotazione iniziale di 30 crediti. Lo svolgimento delle attività nei suddetti cantieri è subordinato alla sussistenza di un punteggio pari o superiore a 15 crediti; in assenza di tali requisiti, è fatto salvo, a certe condizioni, il completamento delle attività in corso. Sono previste sanzioni amministrative per la violazione del divieto di attività (divieto conseguente alla mancanza dei requisiti).
Norme in materia di appalti pubblici e privati per il contrasto del lavoro irregolare
L’articolo 29, commi 2 e da 10 a 14 reca disposizioni in materia di appalti pubblici e privati al fine di contrastare il lavoro irregolare. In particolare, interviene in materia di trattamento economico e normativo del personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nel subappalto, di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera nell’ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili e di sanzioni applicabili in caso di versamento del saldo finale in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori.
Altre norme in materia di lavoro
L’articolo 29, commi 1, da 3 a 9 e 14, interviene sulla disciplina in materia di lavoro e legislazione sociale. In particolare, integra i requisiti necessari per fruire dei benefici previsti da tale normativa, modifica il quadro sanzionatorio per i casi di impiego effettivo di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, anche con riferimento al lavoro subordinato occasionale in agricoltura, e di violazioni di norme in materia di somministrazione di lavoro, anche con riferimento alla fattispecie della somministrazione fraudolenta, per la quale viene introdotta anche la pena dell’arresto.
Viene altresì introdotto un meccanismo di premialità in favore dei datori di lavoro per i quali non emergano violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, prevedendo l’iscrizione di tali datori di lavoro alla Lista di conformità dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che viene appositamente istituita.
Controlli sugli interventi Superecobonus finanziati con il PNRR
Per quanto concerne i controlli sugli interventi che beneficiano del Superecobonus finanziato dal PNRR (interventi di efficientamento energetico finanziati con risorse PNRR), l’articolo 41 stabilisce la pubblicazione sul sito del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica dell’elenco delle asseverazioni rendicontate (LEGGI TUTTO).
Il programma di controllo sugli interventi rientranti nella misura del superbonus, predisposto da ENEA, viene integrato dalle istanze sottoposte a verifica dai competenti organismi di controllo nazionali ed europei.
Impianti FER
L’articolo 41-bis, inserito dalla Camera, modifica la norma che – previa definizione delle aree idonee all’installazione di impianti a FER e in presenza di talune specifiche condizioni oggettive e soggettive – assoggetta a libera installazione, considerando manufatti strumentali all’attività agricola, taluni impianti fotovoltaici localizzati in aree agricole sopraelevati dal suolo. La norma in questione viene modificata nella parte in cui dispone che l’installazione è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario e del coltivatore a titolo oneroso del fondo: l’articolo 41-bis sostituisce il termine coltivatore con conduttore.