Attualità

Irap e associazioni professionali, per la Consulta conta come viene svolta l’attività

La Corte costituzionale esclude l’applicazione automatica dell’imposta per il solo fatto di esercitare la professione in forma associata. Occorre verificare il ruolo effettivo della struttura organizzativa

giovedì 17 settembre 2026 - Redazione Build News

shutterstock_2494761209 Fonte: Shutterstock

L’esistenza di un’associazione professionale non è sufficiente, da sola, a determinare l’assoggettamento all’Irap. Per stabilire se l’imposta sia dovuta bisogna guardare a come viene concretamente esercitata l’attività e al ruolo svolto dalla struttura associativa.

È il principio affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 153 del 24 luglio 2026, intervenuta sulla disciplina dell’Irap dopo l’esclusione dall’imposta delle persone fisiche che esercitano arti e professioni.

La decisione riguarda una controversia nata dalla richiesta di rimborso dell’Irap versata da uno studio notarile associato e chiarisce il rapporto tra la forma associativa dello studio e l’effettivo esercizio dell’attività professionale.

La riforma dell’Irap e il nodo delle associazioni

La legge di Bilancio 2022 ha eliminato l’Irap per le persone fisiche esercenti attività professionali. È rimasto però il problema degli studi e delle associazioni professionali, per i quali l’imposta continuava a trovare applicazione.

Da qui il dubbio: il semplice esercizio della professione attraverso un’associazione è sufficiente per considerare l’attività soggetta a Irap oppure occorre verificare concretamente come opera la struttura?

La Consulta ha scelto una lettura della normativa che esclude una risposta automatica basata esclusivamente sulla forma giuridica.

Conta l’effettivo esercizio della professione

Secondo la Corte, l’espressione “esercizio in forma associata” contenuta nella disciplina fiscale deve essere interpretata considerando la sostanza dell’attività.

Se l’associazione svolge principalmente una funzione organizzativa, amministrativa o di coordinamento, mentre le prestazioni professionali continuano a essere rese personalmente dai singoli professionisti, non è sufficiente la presenza del vincolo associativo per far scattare l’imposta.

Diversa è la situazione in cui la struttura collettiva diventa il vero centro dell’attività e le prestazioni risultano sostanzialmente imputabili all’associazione anziché ai singoli professionisti.

La “spersonalizzazione” dell’attività

Un elemento centrale della sentenza è quindi il grado di autonomia dell’attività professionale rispetto alla struttura comune.

La Corte attribuisce rilievo alla cosiddetta spersonalizzazione dell’attività: l’Irap continua a essere applicabile quando l’organizzazione associativa assume un ruolo effettivo nell’esercizio della professione, mentre non può essere desunta automaticamente dalla semplice esistenza di uno studio associato.

La condivisione di locali, dipendenti, attrezzature, servizi amministrativi o procedure organizzative non costituisce quindi, di per sé, una prova sufficiente dell’esercizio associato dell’attività.

Sarà necessario valutare concretamente i rapporti con i clienti, le modalità con cui vengono rese le prestazioni e il soggetto al quale l’attività è effettivamente riconducibile.

Il caso dello studio notarile

La questione esaminata dalla Consulta riguardava in particolare uno studio notarile associato.

La Corte ha considerato la specificità dell’attività notarile, caratterizzata dall’esercizio di una funzione pubblica personale. Nel caso esaminato, la forma associativa risultava collegata soprattutto agli aspetti organizzativi e gestionali, mentre l’attività notarile continuava a essere svolta direttamente dai singoli professionisti.

La pronuncia non stabilisce quindi che tutte le associazioni professionali siano automaticamente escluse dall’Irap, ma impone una verifica concreta delle modalità con cui viene esercitata l’attività.

Una valutazione caso per caso

La sentenza sposta così il punto di osservazione dalla forma giuridica alla sostanza economica e organizzativa dell’attività.

Per stabilire se l’Irap sia dovuta occorre verificare, tra gli altri elementi, chi intrattiene il rapporto con la clientela, chi svolge materialmente le prestazioni, come vengono organizzate le attività e quale soggetto sostiene e gestisce l’apparato necessario al loro svolgimento.

La distinzione è particolarmente importante per gli studi nei quali i professionisti mantengono un rapporto personale con i clienti e utilizzano la struttura comune prevalentemente come strumento di supporto.

Quali conseguenze per gli studi professionali

La pronuncia non comporta quindi un’esenzione generalizzata dall’Irap per tutte le associazioni professionali. Il principio affermato dalla Consulta richiede piuttosto di verificare caso per caso se l’associazione rappresenti il soggetto che esercita effettivamente l’attività oppure se sia una struttura organizzativa attraverso la quale i singoli professionisti continuano a operare autonomamente.

Ne deriva una maggiore attenzione alla concreta configurazione dello studio. La sola esistenza di un fondo comune, di personale condiviso o di servizi amministrativi centralizzati non dovrebbe essere considerata sufficiente, in assenza di ulteriori elementi, per dimostrare che l’attività professionale sia stata trasferita alla struttura associativa.

Al contrario, quando l’organizzazione assume un ruolo autonomo e le prestazioni vengono sostanzialmente riferite allo studio nel suo complesso, l’assoggettamento all’imposta può essere confermato.

Una nuova lettura dell’Irap professionale

La Corte costituzionale non ha dichiarato illegittime le norme esaminate, ma ne ha fornito un’interpretazione coerente con i principi di capacità contributiva e ragionevolezza.

La sentenza n. 153/2026 rappresenta così un passaggio rilevante nel quadro dell’Irap applicata alle attività professionali: l’imposta non può dipendere automaticamente dalla veste associativa adottata, ma deve essere collegata alla concreta modalità con cui l’attività viene organizzata ed esercitata.

Per gli studi professionali si apre quindi la necessità di valutare con attenzione la propria struttura e le modalità operative, soprattutto nei casi in cui l’associazione svolga prevalentemente funzioni di supporto mentre la prestazione professionale rimane personale e direttamente riferibile ai singoli associati.

Direttiva Case Green, il JRC: ai privati fino al 70% dei costi per la riqualificazione energetica

Un'analisi del centro di ricerca della Commissione europea evidenzia che gli incentivi... Leggi


Legionella nei condomini: arriva la guida gratuita per cittadini e amministratori

Un documento tecnico-operativo per prevenire i rischi negli impianti idrici domestici e... Leggi

Potrebbe interessarti

Iscriviti alla newsletter di Build News

Rimani aggiornato sulle ultime novità in campo di efficienza energetica e sostenibilità edile

Iscriviti

I più letti sull'argomento


Dello stesso autore


Progetti
Noventa Padovana, Piazza Europa cambia volto: più verde, ombra e recupero delle acque

Un investimento di circa un milione di euro per trasformare le tre...

Attualità
Energia dal legno, AIEL chiede ad ARERA un ruolo nella transizione energetica

L’associazione propone di rafforzare il ruolo del calore da biomasse attraverso incentivi,...

Attualità
Immobili pubblici, Demanio e progettisti istituiscono un tavolo permanente

Il confronto coinvolgerà professionisti e istituzioni sui temi della progettazione, del BIM,...