Prosegue il percorso di attuazione della delega fiscale con la pubblicazione del decreto legislativo n. 117/2026, che introduce il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir). Il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 2026, entrerà in vigore il 1° gennaio 2027 e rappresenta un'importante operazione di riordino della normativa tributaria.
L'obiettivo del decreto è quello di razionalizzare la disciplina delle imposte sui redditi, raccogliendo in un unico corpus normativo le disposizioni oggi distribuite tra il Tuir del 1986 e le numerose norme che, negli anni, ne hanno modificato e integrato il contenuto.
Il nuovo Testo unico ha natura compilativa: non introduce una riforma sostanziale della disciplina fiscale, ma coordina la normativa vigente, elimina le disposizioni ormai superate e rende più semplice la consultazione delle regole da parte di contribuenti e operatori.
Un testo unico composto da 377 articoli
Il nuovo Tuir si articola in 377 articoli suddivisi in quattro parti.
La Parte I disciplina il regime ordinario e riprende la struttura generale del precedente Testo unico. La Parte II raccoglie le disposizioni speciali, mentre la Parte III è dedicata alla fiscalità internazionale. La Parte IV contiene, infine, le disposizioni varie, transitorie e finali.
Dal 1° gennaio 2027 le norme oggi contenute nelle diverse fonti legislative confluiranno nel nuovo Testo unico, con contestuale abrogazione delle disposizioni precedenti. Per agevolare il passaggio, ciascun articolo riporta il riferimento alla corrispondente norma previgente, consentendo di ricostruire facilmente il quadro normativo.
Bonus edilizi: tutta la disciplina confluisce nel nuovo Tuir
Tra le novità di maggiore interesse per il settore delle costruzioni vi è il riordino della disciplina dei bonus edilizi, che viene integralmente ricondotta all'interno del nuovo Testo unico.
L'attuale articolo 16-bis del Tuir, relativo alla detrazione per il recupero del patrimonio edilizio, confluisce nel nuovo articolo 17, mentre le agevolazioni temporanee vengono raccolte in tre specifiche disposizioni:
- l'articolo 371 disciplina la detrazione per gli interventi di riduzione del rischio sismico (Sismabonus);
- l'articolo 372 raccoglie la normativa relativa all'Ecobonus per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici;
- l'articolo 373 riunisce le disposizioni temporanee sulla detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
L'operazione ha carattere esclusivamente ricognitivo e non modifica le agevolazioni attualmente in vigore, che vengono semplicemente ricollocate nel nuovo impianto normativo.
Restano confermate aliquote e limiti delle detrazioni
Il decreto non interviene sulle percentuali di detrazione previste dalla legislazione vigente.
Per Sismabonus, Ecobonus e bonus ristrutturazioni continuano pertanto ad applicarsi le aliquote già stabilite dalla legge di Bilancio 2025: per le spese sostenute nel 2025 e nel 2026 la detrazione è pari al 36%, elevata al 50% per gli interventi realizzati sull'abitazione principale dai titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento. Per le spese sostenute nel 2027 l'aliquota scenderà al 30%, incrementata al 36% nei medesimi casi.
Resta inoltre confermato, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, il limite massimo di spesa pari a 96.000 euro per unità immobiliare.
Confermati anche nuovo iperammortamento e deducibilità dell'Imu
Nel nuovo Testo unico trovano spazio anche altre misure di interesse per imprese e operatori del settore edilizio.
L'articolo 364 recepisce la disciplina del cosiddetto "nuovo iperammortamento", introdotto dalla legge di Bilancio 2026, che consente, per il triennio 2026-2028, una maggiorazione fino al 180% del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati alla transizione "5.0", con effetti esclusivamente fiscali ai fini dell'ammortamento.
L'articolo 363 conferma invece la deducibilità dell'Imu relativa agli immobili strumentali ai fini della determinazione del reddito d'impresa, recependo una disciplina già vigente.
Premi di produttività nel nuovo Tuir
Il decreto raccoglie inoltre la disciplina della tassazione agevolata dei premi di produttività.
L'articolo 228 conferma il regime ordinario che prevede un'imposta sostitutiva del 10% sui premi di risultato, entro il limite di 3.000 euro annui per i lavoratori dipendenti del settore privato con reddito fino a 80.000 euro.
Lo stesso articolo recepisce anche la disciplina temporanea prevista per il biennio 2026-2027, che riduce l'aliquota all'1% entro il limite di 5.000 euro.
Restano invece disciplinate dalle specifiche norme della legge di Bilancio 2026 le imposte sostitutive introdotte sugli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali e sulle indennità per lavoro notturno, festivo e a turni, che non confluiscono nel nuovo Testo unico.
Dal 1° gennaio 2027 il nuovo riferimento normativo
Con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 117/2026, fissata al 1° gennaio 2027, il nuovo Tuir diventerà il riferimento unico per la disciplina delle imposte sui redditi.
Per il settore delle costruzioni l'intervento non modifica il contenuto delle principali agevolazioni fiscali, ma riordina l'intero quadro normativo, accorpando in un unico testo le disposizioni oggi distribuite tra il Tuir e numerosi provvedimenti legislativi. Un'operazione di sistematizzazione destinata a rendere più agevole la consultazione delle norme e ad aumentare la certezza del diritto per professionisti, imprese e contribuenti.
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