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Prevenzione incendi, sanzioni inasprite per le imprese che omettono la SCIA

Arresto fino ad un anno o una ammenda da 258 a 2.582 euro se l'attività comporta gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni. Lo prevede lo schema di decreto di revisione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvato in esame preliminare dal Governo

lunedì 6 marzo 2017 - Redazione Build News

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“Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 16, comma 2.”

È quanto prevede una norma contenuta nello schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Questo schema di decreto – IN ALLEGATO - attuativo dell’articolo 8, comma 1, lett. a), della legge n.124 del 2015 di riforma della pubblica amministrazione, è stato approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri lo scorso 23 febbraio (LEGGI TUTTO).

L'articolo 20 “Sanzioni penali e sospensione dell'attività” del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sostituito dallo schema di decreto, stabilisce al comma 2 che “chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività o della richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime”.

Infine il comma 3 del nuovo articolo 20 dispone che “ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la sospensione dell'attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di: presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio; richiedere i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione è disposta fino all'adempimento dell'obbligo.”.

Leggi anche: “Corpo nazionale Vigili del fuoco, approvato dal Governo il decreto di revisione”

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