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Revisione dell'ecobonus: ecco il testo della bozza del decreto

Le nuove disposizioni si applicheranno esclusivamente agli interventi la cui data di inizio lavori sia successiva all'entrata in vigore del decreto, posta a 90 giorni dalla sua pubblicazione

martedì 24 luglio 2018 - Redazione Build News

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Pubblichiamo in allegato la bozza del decreto che prevede, ai sensi dell‘articolo 14, comma 3-ter, del decreto legge 63/2013, l'aggiornamento dei requisiti tecnici minimi per le tecnologie che accedono al beneficio delle detrazioni fiscali (ecobonus) per la riqualificazione energetica degli edifici, nonché la loro definizione nel caso dei nuovi interventi introdotti.

“Tali requisiti”, ricorda la relazione illustrativa, “sono stati definiti con decreti del Ministro dell‘economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, risalenti al 2007 e 2008: il mancato aggiornamento di questi, oltre a comportare un disallineamento rispetto alle nuove regole introdotte con i decreti ministeriali del 2015 in materia di prestazione energetica degli edifici (D.M. 26 giugno 2015 concernente i nuovi requisiti minimi per gli edifici nuovi e soggetti a riqualificazione e Regolamento Europeo EU/813/2013), genera difficoltà, riscontrate da tecnici e cittadini, dovute alla mancanza di chiarezza nella definizione dei requisiti di accesso alle detrazioni fiscali per le tecnologie ammesse all'agevolazione”.

In coerenza con quanto previsto dalla Legge di stabilità 2018, il decreto “introduce anche massimali unitari di spesa per ogni singola tipologia di intervento. Tali massimali sono coerenti con le ipotesi utilizzate per le valutazioni di impatto economico ed energetico condotte nell’ambito della predisposizione della Legge di Stabilità per il 2018”.

Il nuovo provvedimento, inoltre, “aggiorna e semplifica gli adempimenti previsti e gli allegati al decreto, adeguandoli alle novità normative intercorse negli ultimi anni e rendendo il quadro più chiaro ai beneficiari e agli operatori”.

12 ARTICOLI. L’articolo 1 definisce l'ambito di applicazione e le definizioni da utilizzarsi ai fini dell’applicazione del decreto.

L'articolo 2 illustra, con riferimento ai commi da 344 a 347 della legge finanziaria 2007, gli interventi ammessi alle detrazioni, tenendo conto degli aggiornamenti introdotti con le disposizioni legislative successive.

L’articolo 3 riporta i limiti delle agevolazioni concedibili, in termini di aliquote, detrazione massima o spesa massima ammissibile, nonché in termini di costi specifici.

L’articolo 4 riporta i soggetti ammessi alla detrazione dall’imposta sul reddito.

L’articolo 5 elenca, per singolo intervento, le spese per le quali spetta la detrazione.

L’articolo 6 descrive gli adempimenti a carico dei soggetti che intendono avvalersi della detrazione relativa alle spese per gli interventi ammessi, in termini di documentazione da produrre, da trasmettere e da conservare, nonché i tempi da rispettare.

L’articolo 7 definisce i casi in cui l’intervento deve essere corredato dall'Attestato di prestazione energetica (APE) dell’unità immobiliare su cui si interviene.

L'articolo 8 definisce i requisiti da rispettare e casi in cui l'intervento deve essere corredato da asseverazione di un tecnico che specifichi il rispetto degli stessi.

L’articolo 9 dispone i casi di trasferimento delle quote per atto tra vivi dell'unità immobiliare residenziale sulla quale sono stati realizzati gli interventi e delle relative eventuali detrazioni non utilizzate, e della cessione del credito.

L’articolo 10 dispone le attività di monitoraggio e comunicazione dei risultati al fine di effettuare una valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente decreto.

L’articolo 11 disciplina le attività di controllo sugli interventi che accedono al beneficio concesso.

L’articolo 12 riporta le disposizioni finali e l'entrata in vigore del decreto prevedendo, al fine di salvaguardare gli investimenti già sostenuti, che le nuove disposizioni si applichino esclusivamente agli interventi la cui data di inizio lavori sia successiva all'entrata in vigore del decreto stesso, posta a 90 giorni dalla sua pubblicazione.

GLI ALLEGATI. Gli Allegati da A a I riportano, rispettivamente:

- Allegato A: informazioni da fornire e asseverazioni necessarie per accedere al beneficio, differenziate per tipologia di intervento;

- Allegato B: tabella riassuntiva degli interventi di riqualificazione energetica che accedono alla detrazione, completa delle informazioni su detrazione massima ammissibile, importo massimo di spesa e aliquota detraibile;

- Allegato C: scheda per la raccolta dati dell'APE;

- Allegato D: scheda informativa sull'intervento eseguito, da compilarsi a cura del beneficiario;

- Allegati da E a H: requisiti tecnici degli interventi di riqualificazione energetica suddivisi per tipologia degli interventi ammessi;

- Allegato I: massimali di costo specifico da rispettare per accedere al beneficio.

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