È pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 211 dell'11 settembre il decreto 21 luglio 2025 (in allegato) del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, che aggiorna la disciplina dei certificati bianchi (Titoli di Efficienza Energetica – TEE) di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e successive modificazioni ed integrazioni.
Composto da 21 articoli e 2 allegati, il decreto è stato approvato dalla Conferenza Unificata che il 10 luglio scorso ha raggiunto l'intesa sul testo del provvedimento.
Obiettivi e obblighi quantitativi nazionali di risparmio energetico negli usi finali dal 2025 al 2030
Il decreto determina gli obiettivi e gli obblighi quantitativi nazionali di risparmio energetico negli usi finali per il periodo 2025-2030 da conseguire attraverso il meccanismo dei certificati bianchi.
Entro il 31 dicembre 2030 con decreto del Ministro, d’intesa con la Conferenza unificata, sentita l’ARERA, sono determinati gli obiettivi quantitativi nazionali annui di risparmio energetico per gli anni successivi al 2030. A decorrere dal 1° giugno 2031, qualora non siano stati definiti obiettivi quantitativi nazionali per gli anni successivi al 2030 o non siano stati espressamente previsti strumenti diversi per la tutela degli investimenti, per ciascun anno di durata residua di diritto all’incentivo il GSE ritira i certificati bianchi generati dai progetti in corso, riconoscendo un valore medio registrato sulla piattaforma di scambio del GME nel periodo 2025-2030, ridotto del 10%.
Definita la disciplina generale del meccanismo
È inoltre definita la disciplina generale del meccanismo per il rilascio dei certificati bianchi e sono introdotte modalità alternative o aggiuntive per l’attribuzione dei benefici funzionali al raggiungimento dei suddetti obiettivi.
Viene avviato il superamento graduale dei TEE/ Certificati bianchi virtuali: dal 2025 al 2029 si prevede un aumento progressivo (dal 40% al 80%) dei TEE reali richiesti per accedere a quelli virtuali.
Sono valorizzati gli interventi di elettrificazione dei consumi e l’impiego di risorse a minor impatto energetico anche legate all’Economia Circolare.
Previste procedure di semplificazione per l’accesso al meccanismo ed è inoltre prevista l’attuazione di ulteriori misure di semplificazione del meccanismo che si concretizzeranno nel successivo aggiornamento di una Guida Operativa da parte del GSE.
Viene stabilito che il GSE avvii un servizio di assistenza che supporti i soggetti proponenti nella fase di predisposizione dei progetti.
Ridotti i vincoli temporali per la presentazione delle istanze.
Ambito di applicazione del decreto
Entrato in vigore oggi 12 settembre 2025, il decreto si applica ai progetti presentati in data successiva alla sua entrata in vigore. Per i progetti a consuntivo, analitici e standard approvati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 28 dicembre 2012 e per i progetti a consuntivo e standardizzati approvati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell’11 gennaio 2017 e successive modificazioni ed integrazioni in data precedente all’entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni vigenti alla data di presentazione del progetto.
Le istanze relative ai progetti a consuntivo presentate ai sensi del decreto ministeriale 28 dicembre 2012 e approvate dal GSE, per le quali non sono state presentate richieste di rendicontazione dei risparmi, sono annullate a decorrere da diciotto mesi dall’entrata in vigore del decreto 21 luglio 2025.
I grandi progetti riconosciuti ai sensi dell’art. 8 del decreto ministeriale 28 dicembre 2012 che non generano, nell’arco di un determinato anno, risparmi superiori a 35.000 TEP sono rendicontabili per l’anno in questione attraverso la richiesta di verifica e certificazione a consuntivo (RVC-C). In tali casi non sono riconosciute le eventuali premialità concesse all’atto dell’ammissione.
Soggetti obbligati
I soggetti tenuti al rispetto degli obblighi previsti dal decreto sono:
a) i distributori di energia elettrica che alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti all’anno d’obbligo considerato hanno più di 50.000 clienti finali connessi alla propria rete di distribuzione;
b) i distributori di gas naturale che alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti all’anno d’obbligo considerato hanno più di 50.000 clienti finali connessi alla propria rete di distribuzione.