Entra nel vivo la tabella di marcia della Rottamazione-quinquies: entro la data tassativa del 30 settembre i contribuenti che hanno aderito al piano di rateizzazione della pace fiscale sono chiamati a versare la seconda rata del dovuto.
Un appuntamento cruciale che non prevede la classica tolleranza di 5 giorni (riservata unicamente all'ultima tranche del piano) e che impone la massima attenzione, specialmente da parte di chi non ha provveduto al primo pagamento.
Il funzionamento dei nuovi criteri sulla decadenza
La nuova edizione della definizione agevolata introduce un meccanismo di decadenza meno rigido rispetto alle passate stagioni di sanatoria edilizia e fiscale, ma che richiede comunque una precisa gestione dei tempi. A differenza del passato, il mancato versamento di un singolo bollettino non fa perdere automaticamente i benefici della rottamazione.
La perdita dell'agevolazione scatta soltanto al secondo mancato pagamento. Secondo le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), quando il contribuente esegue il versamento della rata successiva, l'importo corrisposto va a coprire prioritariamente la quota arretrata rimasta irrisolta, fino alla regolarizzazione del debito entro il termine della rateizzazione.
I due scenari in vista della scadenza
Alla luce delle regole vigenti, i contribuenti si trovano di fronte a due diverse situazioni operative in vista del 30 settembre:
- Contribuenti in regola con la prima rata: chi ha già saldato la quota iniziale può eventualmente scegliere di rinviare questo pagamento al turno successivo, usufruendo del “jolly” previsto dal nuovo sistema senza perdere l'accesso alla sanatoria.
- Contribuenti con la prima rata arretrata: per chi ha saltato il primo appuntamento estivo, il saldo di almeno una tranche entro il 30 settembre è obbligatorio. In caso contrario, con due rate consecutive non pagate, si verificherà la decadenza definitiva dal beneficio della definizione agevolata.
Strumenti e modalità per effettuare il versamento
Tutti i dati e gli importi necessari per procedere con il saldo sono riportati all'interno della Comunicazione delle somme dovute inviata dall'Agente della Riscossione, reperibile anche online accedendo con la propria identità digitale (SPID, CIE o CNS) al portale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Per alleggerire il carico finanziario dell'importo, i contribuenti che hanno inserito più cartelle esattoriali nella medesima richiesta possono ricorrere al servizio telematico ContiTu, l'apposito strumento che consente di ricalcolare la somma escludendo specifici carichi ed eseguendo il pagamento solo per i debiti selezionati.
I versamenti possono essere effettuati sia in modalità digitale (tramite addebito diretto in conto corrente, servizi online AdER, home banking, Poste Italiane o circuiti aderenti al nodo pagoPA) sia presso i canali fisici abilitati, quali tabaccherie, ricevitorie e sportelli territoriali dell'Agenzia previa prenotazione.
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