Attualità

Salva Casa: il Notariato su accertamenti di conformità, agibilità e mutamento di destinazione d’uso

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato tre nuovi studi sulle modifiche apportate dal Salva Casa al Testo Unico dell’Edilizia

martedì 15 luglio 2025 - Alessandro Giraudi

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Le modifiche apportate dal Salva Casa (Decreto Legge 29 maggio 2024 n. 69, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 2024 n. 105) al Testo Unico dell’Edilizia (d.P.R. n. 380 del 2001) sono i temi al centro di una serie di studi pubblicati dal Consiglio Nazionale del Notariato.

Oltre ai due studi sulle novità per le tolleranze costruttive ed esecutive e sullo stato legittimo degli immobili dopo il decreto Salva Casa, sono stati pubblicati altri tre studi (in allegato) su: accertamenti di conformità, disciplina dell’agibilità e mutamento di destinazione d’uso.

Accertamenti di conformità

Lo studio n. 226-2024/P esamina gli articoli 36 e 36 bis del d.P.R. n. 380 del 2001 sui procedimenti di sanatoria cd. “a regime” dopo le modifiche introdotte dal decreto Salva Casa. Il contributo esamina, in particolare la nozione di accertamento di conformità, la sua ratio, i presupposti, e il contenuto del provvedimento di sanatoria. Le modifiche normative agevolano il lavoro del notaio distinguendo le ipotesi di assenza di titolo e di totale difformità (disciplinate dall’art. 36) da quelle di parziale difformità e di variazioni essenziali (disciplinate dall’art. 36 bis). Viene analizzata la nuova conformità “asimmetrica”, con particolare attenzione alle menzioni urbanistiche alla luce anche della recente posizione delle Sezioni Unite.

Agibilità 

La disciplina dell’agibilità – oggetto dello studio n. 40-2025/P del Notariato – ha subito alcune modifiche di particolare incisività: il Decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 222 e il Salva Casa, che hanno in modo radicale inciso sul dettato dell’art. 24 TUE. La modulazione dell’obbligo della segnalazione certificata quale strumento tecnico per l’agibilità gioca quindi un ruolo importante negli schemi convenzionali, con la previsione in ipotesi di inottemperanza di una specifica sanzione amministrativa. Essa va richiesta per i seguenti interventi: (a) nuove costruzioni; (b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; (c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, e, ove previsto, di rispetto degli obblighi di infrastrutturazione digitale valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto corredata dalla documentazione esattamente prevista dalla norma.

Se l’agibilità non incide sulla commerciabilità giuridica di un edificio, tuttavia, costituendone il presupposto di utilizzabilità, incide, sulla sua commerciabilità “economica”, con tutte le conseguenze che ne derivano sul piano del rischio della risolubilità del contratto e quindi dell’esigenza alla stabilità delle contrattazioni.

Mutamento di destinazione d’uso

La destinazione d’uso qualifica un immobile sotto l’aspetto funzionale. Costituisce uno dei più importanti elementi per la pianificazione e la gestione del territorio comunale e come tale risponde a precisi scopi di interesse pubblico, di pianificazione o di attuazione della pianificazione.

La destinazione d’uso ha una duplice accezione: una di carattere urbanistico, riferita alla puntuale zonizzazione funzionale del territorio con i relativi standard urbanistici, ed una di carattere edilizio, attinente al singolo edificio ed alle sue capacità funzionali.

All’art. 23-ter, il Testo Unico dell’Edilizia tratta del mutamento della destinazione d’uso, fattispecie che ricorre in presenza di un utilizzo, dell’immobile o della singola unità immobiliare, diverso da quello originariamente assentito. Lo studio n.39-2025/P si propone di esaminare il regime edilizio ed urbanistico dei mutamenti di destinazione d’uso, a seguito della riforma apportata all’articolo 23-ter del TUE dal Salva Casa, tenuto conto delle diverse accezioni in cui il fenomeno può declinarsi.

Una prima distinzione ricorre fra il cambio di destinazione d’uso senza opere edilizie (che viene qualificato dalla dottrina e dalla giurisprudenza come “funzionale”), e quello in cui esso si accompagni ad attività edilizia (mutamento cd. “strutturale”). Di particolare interesse, è la distinzione del cambio di destinazione d’uso come “rilevante” o “irrilevante” urbanisticamente, a seconda che esso si accompagni o meno al passaggio da una ad un’altra categoria funzionalmente autonoma sotto il profilo urbanistico. Quand’anche non ricorrano incrementi di volumi e/o di superfici, l’uso diverso comporta infatti un mutamento della qualità e quantità dei servizi collegati, integra una modificazione che incide sul carico urbanistico come originariamente previsto nella pianificazione del tessuto urbano dall’Amministrazione locale e può comportare l’aggravio di servizi.

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