La misura PNRR M.7 I.17 per l'efficientamento energetico delle case popolari “è cumulabile con il Conto Termico fino ad un massimo del 100% delle spese ammissibili, pertanto è possibile cumulare la stessa voce di spesa fino al 100% della stessa. È necessario rispettare le specifiche tecniche indicate nei rispettivi decreti, il DM 9 aprile 2025 per la Misura PNRR M7-I17 ed il DM 16 febbraio 2016 per il Conto Termico”.
Lo ha chiarito una FAQ pubblicata dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) in merito alla misura M.7 Investimento 17 del PNRR - disciplinata dal decreto del 9 aprile 2025 - che incentiva investimenti privati e migliora l'accesso ai finanziamenti per le ristrutturazioni energetiche dell'edilizia residenziale pubblica (ERP), con interventi che determinino un miglioramento dell'efficienza energetica superiore o uguale al 30%.
Ricordiamo che dal 6 ottobre scorso ore 11:00 al 30 aprile 2026 ore 18:00 è possibile presentare, tramite l'Area Clienti GSE, le richieste di accesso alla misura per tutti i progetti di investimento, anche nel caso in cui i beneficiari abbiano già ricevuto contributi pubblici negli ultimi 5 anni.
Conformità edilizia degli edifici e regolarizzazione degli abusi edilizi
In merito alla domanda se per accedere alla misura è necessaria la conformità edilizia degli edifici e la regolarizzazione degli abusi edilizi, il GSE precisa che “La conformità urbanistica e l'accatastamento devono sussistere nel momento in cui la ESCo presenta la domanda sul portale informatico del GSE, in quanto l'art. 49 del T.U. Edilizia prevede che gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici. La conformità urbanistica e l'accatastamento rappresentano requisiti necessari, quindi, per la presentazione dell'istanza della sovvenzione sul Portale del GSE”.