Il primo luglio 2019 è scattato l’obbligo di scontrino elettronico per commercianti, esercenti e operatori che nel 2018 hanno avuto un volume d’affari superiore ai 400 mila euro (obbligo che sarà esteso a tutti i commercianti al minuto e soggetti assimilati a partire dal primo gennaio 2020).
Per memorizzare e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i corrispettivi, gli esercenti devono dotarsi di un registratore telematico — un dispositivo che memorizza tutti i dati derivanti dalla vendita di beni o servizi e, a fine giornata, genera un file XML per la loro trasmissione — o di un server telematico, utilizzabile per le realtà con più di 3 punti cassa.
È possibile anche utilizzare più server-RT in un solo negozio, fermo restando che a ciascuno siano collegati tre punti cassa. In questo caso, le prime quattro cifre della matricola del registratore dovranno essere uguali.
Sui registratori telematici, così come sui server è necessario svolgere verifiche periodiche, per evitare inconvenienti che precludano il corretto adempimento degli oneri fiscali. L’operatore tecnico incaricato della verifica – specifica l’Agenzia delle Entrate – può mappare un punto aggiuntivo tra i punti cassa del negozio, nel caso il server si trovi in un luogo diverso dal negozio stesso.
Moratoria di sei mesi sulle sanzioni
Per chi non si è ancora attrezzato all’invio dei corrispettivi giornalieri vale una moratoria di sei mesi sulle sanzioni, come specificato dalla pubblicazione in G.U. (n. 151/2019) della conversione in legge del decreto Crescita (legge 28 giugno 2019, n. 58) e della circolare 15/E dell’Agenzia delle Entrate (VEDI ALLEGATO). Quest’ultima specifica che i dati possono essere inviati entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, ma per i primi sei mesi dall’entrata in vigore dell’obbligo non si applicano le sanzioni in caso di trasmissione entro il mese successivo.