ALFA pone un quesito all'Agenzia delle entrate afferente la possibilità di avvalersi dell'istituto della remissione in bonis ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, nel caso di omessa presentazione della documentazione richiesta ai fini della fruizione della detrazione fiscale prevista dall'articolo 16, commi 1-bis e 1-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
In particolare, l'istante afferma di aver «effettuato, nell'anno 2023, un intervento di adeguamento sismico di un immobile di proprietà e intende beneficiare della detrazione d'imposta ''Sismabonus'' ordinario, ai sensi dell'art. 16, commi 1-bis e 1-ter, D.L. 63/2013.
Alla data di richiesta del titolo autorizzativo non è stata depositata l'asseverazione ''Allegato B'' ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 28 febbraio 2017, e successive modificazioni prevista per poter usufruire della detrazione.
Non sono altresì stati presentati il modello B1 da parte del direttore dei lavori ed il modello B2 da parte del collaudatore statico alla data di fine lavori.
Il progetto non prevede la nomina del collaudatore statico delle strutture in quanto si tratta di un intervento locale.
La Società non ha fruito della detrazione d'imposta de quo, in quanto, trattasi di intervento realizzato nel periodo d'imposta 2023.»
La società istante, al fine di poter «fruire direttamente della detrazione di imposta nel Modello Redditi 2024 anno di imposta 2023», intende conoscere se sia «possibile la presentazione tardiva degli allegati B1 e B2, al pari dell'allegato B, avvalendosi dell'istituto della remissione in bonis.»
La risposta del Fisco
Nella risposta n. 189/2024 del 1° ottobre, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che, se ai fini della detrazione prevista dall'articolo 16, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legge n. 63/2013, il contribuente non deposita l’asseverazione nei termini previsti, può recuperare il beneficio tramite la remissione in bonis a patto che sani la situazione prima della scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi in cui deve esercitare il diritto alla prima quota di detrazione o prima che eserciti l’opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito d’imposta.
“L'istante, che non ha depositato l'asseverazione «prima dell'inizio dei lavori» come disposto dall'articolo 3, comma 3 del decreto n. 58 del 2017, può, dunque, sanare detta omissione, al fine di beneficiare della detrazione da Sisma bonus prevista dall'articolo 16, commi 1-bis e 1-ter del decreto-legge n. 63 del 2013, facendo ricorso all'istituto della remissione in bonis, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 16 del 2012, «[...] sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza,[...]» laddove: «a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento; b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile [da intendersi, in via eccezionale, «la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell'agevolazione» ndr]; c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista».
Quanto, infine, alle attestazioni di conformità di cui all'articolo 3, comma 4 del decreto ministeriale 28 febbraio 2017, n. 58 - allegati consuntivi B1 e B2 - trattandosi di documenti amministrativi volti a garantire l'esito degli interventi eseguiti, non soggetti ad un termine perentorio rilevante fiscalmente, è sufficiente, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione in parola, che risultino depositati al momento dell'esercizio in dichiarazione del diritto alla detrazione, senza la necessità di ricorrere all'istituto della remissione in bonis”, conclude l'Agenzia delle entrate.