I crediti d'imposta per interventi edilizi ammessi al superbonus 110% “rappresentano uno strumento fondamentale per incentivare la riqualificazione del patrimonio immobiliare e il risparmio energetico nel nostro Paese. Con riferimento ai crediti maturati entro il 31 dicembre 2023, fatte salve le diverse opzioni introdotte dal legislatore, le attuali disposizioni prevedono che tali crediti debbano essere smaltiti in quattro annualità, senza la possibilità di riportare la quota di credito non compensata all'anno successivo”.
Lo ha ricordato l'interrogazione n. 5-04143 presentata dalla deputata Enrica Alifano (M5S) in commissione Finanze della Camera e rivolta al Ministro dell'economia e delle finanze.
L'interrogazione evidenzia che “si sta verificando una problematica di crescente rilevanza che vede i contribuenti, in caso di crediti contestati dall'Agenzia delle Entrate, trovarsi nell'impossibilità di fruire del credito anche qualora l'esito del contenzioso sia vittorioso per il contribuente. Ciò accade perché la sentenza favorevole interviene sovente l'anno successivo rispetto a quello di maturazione o di contestazione del credito, rendendo di fatto la quota di credito «scaduta» e non più utilizzabile negli anni successivi a quello di competenza”.
A quanto consta agli interroganti, “in diverse circostanze, gli uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate, tenuti all'esecuzione della sentenza, hanno rilevato che, allo stato attuale, non è prevista una procedura che consenta di acquisire e riabilitare tali crediti scaduti. Seppure visibili nel cassetto fiscale dei contribuente, il sistema non permetterebbe di sbloccare o rendere nuovamente disponibili crediti la cui scadenza annuale è già trascorsa, nonostante il riconoscimento del diritto del contribuente da parte di una sentenza pienamente esecutiva. In sostanza, mancherebbe un apposito codice di riferimento per consentire l'utilizzo del credito riabilitato con sentenza”.
Questa situazione “ingenera un grave pregiudizio economico per i cittadini e le imprese che, pur avendo visto riconosciuto il proprio diritto in sede giurisdizionale, si trovano di fatto privati della possibilità di usufruire di un credito legittimamente spettante, minando la fiducia nelle istituzioni e nel sistema fiscale”.
Inoltre, “a seguito della riattivazione dei crediti in forza di sentenza favorevole, il contribuente potrebbe trovarsi in una situazione di incolpevole incapienza, dovendo smaltire più crediti negli anni successivi a quello di competenza”.
L'interrogazione chiede quindi al titolare del MEF “se sia a conoscenza delle criticità esposte in premessa e quali iniziative di competenza, anche di carattere normativo, intenda adottare per consentire la piena fruizione dei crediti, considerando anche la possibile sopravvenuta incapienza del contribuente”.
Riportiamo la risposta scritta del sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze, Federico Freni, pubblicata il 25 giugno scorso, e poi la replica della deputata Alifano.
I chiarimenti del MEF
“Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti ricordano, in premessa, come i crediti d'imposta per interventi edilizi ammessi al superbonus 110 per cento maturati entro il 31 dicembre 2023 debbano essere utilizzati in quattro annualità, senza la possibilità di riportare all'anno successivo la quota di credito non compensata.
In relazione agli stessi, gli Interroganti segnalano come siano state riscontrate difficoltà applicative relativamente al caso in cui i contribuenti, in caso di crediti d'imposta contestati dall'Agenzia delle entrate e successivamente riconosciuti spettanti all'esito del contenzioso, non riescono a usufruire del credito, in quanto la relativa quota risulterebbe «scaduta» e non più utilizzabile negli anni successivi a quello di competenza.
Tenuto conto che, allo stato attuale, non è prevista una procedura informatica che consenta di acquisire e riabilitare i crediti scaduti, gli stessi chiedono di sapere se le criticità esposte siano note e «quali soluzioni (si) intenda(no) adottare per consentire la piena fruizione dei crediti, considerando anche la possibile sopravvenuta incapienza del contribuente».
Al riguardo, si rappresenta quanto segue.
L'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 prevede che i titolari delle detrazioni spettanti per taluni interventi edilizi (Superbonus e altri interventi) possano optare per la fruizione dell'agevolazione come sconto in fattura praticato dal fornitore che ha eseguito gli interventi, oppure possano cedere ad altri soggetti il credito corrispondente alla detrazione.
L'opzione deve essere comunicata telematicamente all'Agenzia delle entrate; nel caso in cui la comunicazione sia stata validamente effettuata, la detrazione si trasforma in credito d'imposta, che viene trasferito in capo al fornitore (in caso di sconto in fattura) o al primo cessionario; il credito d'imposta può essere ulteriormente ceduto, alle condizioni stabilite dal comma 1 del richiamato articolo 121.
Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 121, il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione tramite modello F24, con la stessa ripartizione in rate annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione; la quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere fruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.
In tale contesto, gli Onorevoli interroganti segnalano che alcuni soggetti che hanno acquistato i crediti d'imposta in questione non sono in grado di utilizzarli integralmente, in quanto una o più rate sono state rese disponibili oltre il termine annuale di scadenza, a seguito di contenzioso con l'Amministrazione finanziaria che, a distanza di molto tempo dall'invio della comunicazione dell'opzione, si è risolto in senso favorevole al contribuente.
Al riguardo, l'Agenzia riferisce che la comunicazione di esercizio dell'opzione da cui deriva il credito può essere scartata (in genere, in applicazione delle procedure di controllo preventivo di cui all'articolo 122-bis del richiamato decreto-legge n. 34 del 2020) e poi eventualmente riattivata a seguito di autotutela o in esito a contenzioso favorevole al contribuente.
Se nelle more della conclusione del giudizio o della procedura di autotutela alcune rate annuali del credito risultino scadute, al titolare viene consentito comunque di fruirne.
Ad esempio, nel caso in cui le rate siano scadute per effetto dell'applicazione della citata procedura di controllo preventivo di cui all'articolo 122-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, il provvedimento attuativo del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 1° dicembre 2021 (punto 3.4) ha disposto che il termine finale di utilizzo del credito sia prorogato per un lasso di tempo pari al periodo di sospensione della comunicazione dell'opzione da cui deriva il credito.
Analogamente, sono prorogati i termini di utilizzo delle rate annuali dei crediti derivanti da comunicazioni che sono state oggetto di contenzioso, con esito definitivo favorevole al contribuente.
In questi casi, per consentire al contribuente di fruire del credito ordinariamente scaduto, viene posticipata la data di fine validità di ciascuna rata annuale, per tener conto del periodo in cui è stata inutilizzabile.
Tale attività, tuttavia, non può essere svolta in via automatizzata in quanto necessita di una valutazione caso per caso delle singole fattispecie che possono incorrere nella problematica sopra descritta e, dunque necessita di interventi puntuali, da effettuare in base alle segnalazioni di volta in volta pervenute.
Sarà cura dell'Agenzia fornire istruzioni alle strutture coinvolte in dette attività, per assicurare una gestione ancora più efficace delle fattispecie segnalate.
Per completezza, si evidenzia che, con riferimento all'ipotesi in cui l'impedimento all'utilizzo dei crediti di che trattasi derivi dalla esecuzione di provvedimenti di sequestro, disposti dall'Autorità giudiziaria penale, è intervenuto il legislatore a dettare una apposita disciplina con l'introduzione dell'articolo 28-ter – rubricato: «Termini di utilizzo dei crediti d'imposta sottoposti a sequestro penale» – del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25).
In siffatte evenienze, si è dunque inteso consentire l'utilizzo dei crediti d'imposta, impedito a causa dell'intervento di un provvedimento di sequestro penale, solo una volta cessati gli effetti di tale provvedimento e con un ampliamento dei tempi di utilizzo in misura pari alla durata del sequestro penale stesso”.
La replica
La deputata Alifano ha replicato evidenziando come l’analisi dell’Esecutivo – pur potendosi ritenere corretta in linea teorica – non possa essere accettata nelle sue conclusioni. Infatti, si giunge a sostenere che le difficoltà legate alla fruizione da parte dei contribuenti delle quote dei crediti di imposta scaduti, maturati per interventi edilizi ammessi al superbonus, possano essere superate solo tramite un intervento umano e non – come a suo parere sarebbe invece auspicabile – tramite l’adozione di una procedura automatizzata. Non esita, quindi, a definire l’attuale assetto burocratico da « anteguerra », che non aiuta a stabilire un buon rapporto tra amministrazione e i contribuenti. A tale proposito, richiamando l’importanza di stabilire tempi certi per i cittadini, evidenzia come tale aspetto non sia indicato nella risposta del Governo e che una sua precisazione, a suo parere indispensabile, potrebbe limitare gli effetti dannosi legati alla mancata percezione del credito di imposta in esame. Concludendo, auspica che l’interrogazione presentata possa fare da apripista per la risoluzione del problema, che interessa una larga fetta della cittadinanza.