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Superbonus e opzioni già comunicate: non va trasmesso il visto “ora per allora”

Faq AdE: il visto di conformità “ora per allora”, diversamente da quello “ordinario”, posto dal professionista che ha già inviato le comunicazioni delle opzioni (prime cessioni del credito o sconti in fattura) relative ai bonus edilizi, non deve essere trasmesso all’Agenzia delle entrate

martedì 6 giugno 2023 - Redazione Build News

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Il visto di conformità “ora per allora”, diversamente da quello “ordinario”, posto dal professionista che ha già inviato le comunicazioni delle opzioni (prime cessioni del credito o sconti in fattura) relative ai bonus edilizi, non deve essere trasmesso all’Agenzia delle entrate, in quanto non rappresenta una condizione per l’esercizio dell’opzione, già avvenuto, ma è finalizzato a limitare la responsabilità del cessionario, da far valere in occasione dei controlli effettuati dall’Amministrazione finanziaria.


Lo precisa l’Agenzia delle entrate in una faq pubblicata oggi, 6 giugno 2023, sul proprio sito.


Dunque, la forma di rilascio del visto di conformità è libera. È necessario, precisano le Entrate, che il professionista incaricato, alla data di rilascio del visto, abbia preventivamente effettuato la comunicazione prevista dall’articolo 21 del decreto Mef n. 164/1999.


In ogni caso, nel documento attestante il rilascio del visto, sottoscritto dal professionista incaricato, devono essere indicati il protocollo e progressivo della comunicazione dell’opzione per la prima cessione del credito o per lo sconto in fattura, a cui il visto si riferisce. Inoltre, tale documento deve contenere gli elementi essenziali dell’opzione, tra i quali, a titolo esemplificativo:


- il codice tributo del credito corrispondente alla tipologia di detrazione ceduta

- il codice fiscale del condominio (se applicabile)

- il codice fiscale del titolare della detrazione (cedente)

- il codice fiscale del primo cessionario/fornitore

- la tipologia di intervento agevolato

- l’anno di sostenimento della spesa

- l’ammontare della spesa sostenuta

- l’ammontare del credito ceduto.


L’attestazione di rilascio del visto può essere inviata dal professionista incaricato al soggetto interessato tramite posta elettronica certificata.

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