Attualità

Tetti verdi e installazione di impianti FER negli edifici: novità nella Legge per il clima della Lombardia

La Regione promuove l’impiego dei “tetti verdi” nelle aree urbane per aumentare l’isolamento termico degli edifici contribuendo al miglioramento dell’adattamento climatico. Promossa l’installazione delle fonti rinnovabili relative agli edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione

giovedì 24 luglio 2025 - Alessandro Giraudi

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Sul BUR della Regione Lombardia n. 30 suppl. del 23 Luglio 2025, è pubblicata la Legge Regionale 18 luglio 2025, n. 11Legge per il clima: norme per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici. Modifica alla l.r. 26/2003”, approvata l'8 luglio scorso dal Consiglio regionale con 41 voti favorevoli, 19 contrari e 1 astenuto. 

Questa Legge per il clima della Regione Lombardia (in allegato) è composta da 16 articoli: Art. 1 (Oggetto e finalità); Art. 2 (Politiche regionali per la mitigazione del cambiamento climatico); Art. 3 (Politiche e misure regionali per l'adattamento al cambiamento climatico); Art. 4 (Pianificazione regionale energetica ambientale e climatica. Modifica all'articolo 30 della l.r. 26/2003); Art. 5 (Misure regionali per la mitigazione e l'adattamento al cambiamento climatico nell'ambito di specifici interventi sul territorio regionale); Art. 6 (Misure a favore dello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili); Art. 7 (Promozione delle fonti rinnovabili per la decarbonizzazione dell'edilizia); Art. 8 (Promozione dei patti territoriali di sostenibilità); Art. 9 (Transizione economica per la neutralità climatica e la coesione sociale); Art. 10 (Formazione, ricerca e innovazione); Art. 11 (Istituzione del Comitato regionale per il clima); Art. 12 (Supporto regionale alle amministrazioni locali); Art. 13 (Sinergia delle misure regionali); Art. 14 (Norma finanziaria); Art. 15 (Norme transitorie e finali); Art. 16 (Clausola valutativa). 

Tetti verdi

Per quanto riguarda l'articolo 3 sulle politiche e misure regionali per l'adattamento al cambiamento climatico, segnaliamo che tra gli obiettivi è prevista anche la “promozione ove possibile dell'impiego dei tetti verdi nelle aree urbane e nei contesti soggetti a rigenerazione, riconoscendone il ruolo nella riduzione del carico idrico sulla rete di drenaggio urbano e nell'isolamento termico degli edifici, contribuendo al miglioramento dell'adattamento climatico”. 

Impianti FER negli edifici

La Legge lombarda per il clima promuove inoltre l’installazione delle fonti rinnovabili relative agli edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione. Riportiamo, in proposito, l'articolo 7.

Art. 7 (Promozione delle fonti rinnovabili per la decarbonizzazione dell'edilizia)

1. Con deliberazione della Giunta regionale sono approvate specifiche modalità attuative per l'incremento dei valori riferiti agli obblighi di installazione di impianti a fonti rinnovabili relativi agli edifici di cui all'Allegato III del d.lgs. 199/2021, disposto, ai sensi del presente comma, nell'esercizio della facoltà prevista all'articolo 26, comma 7, dello stesso decreto. Gli obblighi relativi all'installazione della potenza elettrica, per gli edifici di cui al punto 2.3 dell'Allegato III del d.lgs. 199/2021, si applicano anche agli edifici, destinati ad attività industriali, artigianali, agricole e assimilabili, di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione rilevante, come definiti all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE).
2. Gli obblighi di copertura del fabbisogno energetico di cui al d.lgs. 199/2021, come eventualmente incrementati ai sensi del comma 1, possono essere assolti mediante l'uso della biomassa legnosa nel rispetto dei requisiti ambientali ed emissivi stabiliti dalla Giunta regionale.
3. Fatta salva l'autonomia programmatoria comunale in materia di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici ai sensi dell'articolo 57, comma 7, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, la Regione, anche in attuazione delle prescrizioni date alle regioni ai sensi del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa), in termini di azione sulle principali sorgenti di emissione di inquinanti per il conseguimento dei valori limite definiti per la qualità dell'aria, può disporre l'incremento degli obblighi relativi ai criteri di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 4, comma 1 bis, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), anche in relazione a determinate tipologie di aree, edifici e parcheggi; a tal fine, con deliberazione della Giunta regionale sono definiti, ove disposti, gli incrementi relativi agli obblighi di cui al presente comma e le relative modalità applicative.
4. Le misure regionali di agevolazione a favore delle imprese non obbligate ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE), prevedono premialità in caso di possesso della certificazione ISO 50001, qualora il fabbisogno medio annuale di energia di tali imprese sia superiore a 50 TEP.
5. Al fine di ridurre le emissioni in atmosfera derivanti dai consumi energetici, la Regione, in sede di approvazione del programma delle attività degli enti dipendenti e delle società in house di cui all'Allegato A1, Sezione I, della l.r. 30/2006 e nell'ambito dell'attività di indirizzo nei confronti degli enti sanitari di cui all'Allegato A1, Sezione II, della stessa legge regionale:
a) promuove il ricorso ai sistemi di gestione dell'energia, anche individuando i casi per i quali è prescritta l'adozione di un sistema di gestione conforme alla norma ISO 50001, e l'adozione dei contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC), di cui al d.lgs. 102/2014;
b) dispone il ricorso, alla prima scadenza contrattuale utile, a forniture elettriche derivanti da fonti rinnovabili per la copertura integrale del rispettivo fabbisogno elettrico.
6. La Regione, per gli immobili di proprietà, applica le previsioni di cui al comma 5.
7. L'inosservanza degli obblighi definiti al comma 1, secondo quanto specificato dalla Giunta regionale in attuazione delle previsioni di cui allo stesso comma 1, comporta, a seconda dei casi, il diniego del rilascio del titolo edilizio o la mancanza del presupposto amministrativo necessario al legittimo esercizio dell'attività edilizia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e l'adeguamento ai medesimi obblighi, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 27, commi 17 ter e 17 quater, della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente).

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