Con ordinanza del 25 gennaio 2016, il Tribunale di Salerno ha rigettato un'istanza di sospensione o revoca dell'ingiunzione a demolire emessa in conseguenza di una sentenza di condanna per reati edilizi, irrevocabile il 19 giugno 2008.
Avverso l'ordinanza l'interessata ha proposto ricorso per cassazione, con tre motivi di doglianza. Con il secondo motivo, in particolare, lamenta “l'esercizio da parte del giudice di una potestà riservata all'autorità amministrativa, in presenza di un'istanza di condono edilizio, che il giudice penale non avrebbe potuto sindacare”.
Ordine di demolizione: la Cassazione sulle condizioni per la revoca o sospensione
Con la sentenza n. 30181/2025 (in allegato), la terza sezione penale della Corte suprema di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Per quanto concerne il predetto secondo motivo di doglianza, la suprema Corte lo ha giudicato “manifestamente infondato, perché la revoca o la sospensione dell’ordine di demolizione sono consentite solo in presenza di atti della pubblica amministrazione o dell’autorità giudiziaria amministrativa che siano assolutamente incompatibili con la demolizione stessa, ovvero quando vi sia la ragionevole probabilità che tali provvedimenti saranno emanati in un breve arco di tempo sulla base di risultanze concrete”.
Pertanto, osserva la Cassazione, “alla luce di tali principi, deve ritenersi corretta – senza che vi sia alcuna interferenza con le funzioni delle autorità amministrative – la decisione del Tribunale che ritiene inidonea, quale base per una sospensione o revoca dell'ordine di demolizione, l'avvenuta presentazione di una richiesta di sanatoria che mai potrebbe essere accolta, visto che le opere ricadono in zona vincolata dal punto di vista paesaggistico e sono come tali espressamente escluse dalla possibilità di sanatoria ai sensi dell'art. 32, comma 27, lettere d), del d.l. n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003”.