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Bozza Manovra 2026: taglio consumi energetici delle strutture sanitarie. Aumenta la cedolare affitti brevi

Istituito un tavolo tecnico per analizzare i consumi energetici delle strutture sanitarie pubbliche e individuare margini di efficientamento energetico che concorrano al conseguimento dell’equilibrio economico. Affitti brevi, aumento della cedolare secca al 26%

martedì 21 ottobre 2025 - Alessandro Giraudi

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Misure per il contenimento dei consumi energetici delle strutture sanitarie sono contenute nella prima bozza del disegno di legge di Bilancio 2026, approvato venerdì 17 ottobre dal Consiglio dei ministri. 

Il comma 1 dell'articolo 93 della bozza dispone che “Allo scopo di analizzare i consumi energetici delle strutture sanitarie pubbliche e individuare margini di efficientamento energetico che concorrano al conseguimento dell’equilibrio economico degli enti del settore sanitario, è istituito entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, un apposito tavolo tecnico”.

Il comma 2 del predetto art. 93 stabilisce che “Al tavolo tecnico di cui al comma 1 partecipano i rappresentanti del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché specifiche professionalità da individuarsi presso le regioni e province autonome, o presso gli enti del Servizio sanitario nazionale, o altri enti pubblici competenti per materia, ai quali non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati”.

Affitti brevi, aumento della cedolare secca al 26%

Un'altra novità presente nella prima bozza della Manovra 2026 è l’aumento della cedolare secca sugli affitti brevi dal 21 al 26 per cento. L'articolo 7 della bozza stabilisce quanto segue:

1. All’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;
b) al comma 5, le parole «una ritenuta, a titolo d’acconto del 21 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una ritenuta del 26 per cento» e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Nel caso in cui non sia esercitata l’opzione per l’applicazione del regime di cui al comma 2, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano a decorrere dal periodo d’imposta 2026. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2026.


“Se la finalità è favorire le locazioni di lunga durata, la strada giusta non è punire gli affitti brevi”, ha commentato Confedilizia.

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