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Agevolazione prima casa under 36 e giovani esclusi per mere irregolarità formali: interrogazione al MEF

Segnalati casi in cui l'Agenzia delle entrate ha negato l'agevolazione a giovani acquirenti esclusivamente per l'assenza del documento ISEE allegato all'atto o perché riferito a un anno precedente, nonostante nell'atto fosse stata richiesta l'agevolazione e fossero rispettati i criteri ISEE

mercoledì 17 settembre 2025 - Alessandro Giraudi

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In merito all'agevolazione prima casa per i giovani sotto i 36 anni e con ISEE fino a 40mila euro annui (introdotta dall'art. 64 del dl n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021), sono stati segnalati casi in cui l'Agenzia delle entrate ha negato l'agevolazione a giovani acquirenti esclusivamente per l'assenza del documento ISEE allegato all'atto o perché riferito a un anno precedente, nonostante nell'atto fosse stata richiesta l'agevolazione e fossero rispettati i criteri ai fini ISEE.

Lo ha segnalato al Ministro dell'economia e delle finanze un'interrogazione presentata in commissione Finanze del Senato dal senatore Meinhard Durnwalder del Gruppo per le Autonomie (SVP-PATT, Cb).

La misura agevolativa, volta ad incentivare l'acquisto della "prima casa" da parte di giovani under 36 anni e con ISEE non superiore a 40.000 euro annui, consiste, per le compravendite non soggette a IVA, nell'esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale e, in caso di atto soggetto a IVA, nel riconoscimento di un credito d'imposta pari all'ammontare dell'IVA corrisposta; inoltre, nell'esenzione dall'imposta sostitutiva sui finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'immobile ad uso abitativo, ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973. 

“La normativa in oggetto non prevede, quale condizione necessaria, né la presentazione dell'attestazione ISEE contestualmente all'atto notarile, né il possesso della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) alla data della stipula”, ricorda l'interrogazione. “In diversi casi, i contribuenti hanno prodotto atti notarili integrativi con ISEE aggiornato, ma l'amministrazione ha comunque rigettato le richieste richiamando quanto indicato nella circolare n. 12 del 14 ottobre 2021, secondo la quale "non sia possibile per un contribuente ottenere un ISEE che abbia una validità retroattiva, rilasciato sulla base di una DSU presentata in una data successiva a quella dell'atto"”. 

La sentenza n. 1329/2024 della Corte di giustizia tributaria del Lazio 

L'ISEE “rappresenta una 'fotografia' della situazione reddituale e patrimoniale riferita a un anno determinato, ed è dunque verificabile in relazione alla data del rogito anche in un momento successivo”, ricorda ancora l'interrogante. “La Corte di giustizia tributaria del Lazio - sezione XI, con sentenza n. 1329 del 25 febbraio 2024 (udienza del 24 gennaio 2024), ha rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, affermando che l'art. 64, comma 10, del decreto-legge n. 73 del 2021 prevede la decadenza dalle agevolazioni solo in caso di insussistenza sostanziale dei requisiti anagrafici ed economici richiesti dalla legge, e non per la mera mancata indicazione formale degli stessi. La medesima sentenza ha evidenziato che: l'Agenzia delle entrate ha la possibilità di effettuare controlli successivi sulla base dei dati autodichiarati dal contribuente; le circolari sono atti amministrativi generali non vincolanti né per il contribuente né per il giudice, e non possono imporre obblighi non previsti dalla legge, né attribuire conseguenze sfavorevoli all'inadempimento di prescrizioni meramente formali”.

MEF chiarisca ambito applicativo per tutelare i giovani acquirenti con i requisiti

Tanto premesso, l'interrogazione chiede di sapere se il titolare del MEF “non ritenga opportuno intervenire per chiarire in modo definitivo l'ambito applicativo della disciplina agevolativa in esame, al fine di garantire uniformità di interpretazione e tutelare i giovani acquirenti in possesso dei requisiti di legge, evitando che vengano ingiustamente esclusi dal beneficio per mere irregolarità formali non previste espressamente dalla normativa vigente”. 

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