La presenza di anomalie documentali, incongruenze nella tempistica dei lavori e criticità nella gestione economica di un intervento può giustificare il blocco preventivo di una comunicazione per la cessione di un credito d’imposta legato ai bonus edilizi. Non è infatti necessario che l’Amministrazione finanziaria abbia già dimostrato in via definitiva l’esistenza di una frode: nella fase preventiva è sufficiente un insieme di indizi qualificati che renda l’operazione concretamente rischiosa.
È il principio ribadito dalla Corte di giustizia tributaria (Cgt) di secondo grado della Toscana con la sentenza n. 695 del 19 giugno 2026, relativa a una controversia sulla cessione di un credito derivante da un intervento antisismico su un edificio condominiale.
La pronuncia chiarisce la funzione dei controlli previsti dall’articolo 122-bis del decreto-legge n. 34/2020, introdotti per intercettare tempestivamente operazioni potenzialmente fraudolente nell’ambito delle opzioni per lo sconto in fattura e la cessione dei crediti fiscali.
Il controllo preventivo opera infatti in una fase distinta rispetto all’accertamento ordinario sulla spettanza dell’agevolazione. La sua finalità è impedire che crediti caratterizzati da concreti elementi di rischio entrino nel circuito delle cessioni prima che siano effettuate le verifiche necessarie.
Sismabonus condominiale: le anomalie che hanno portato allo scarto
La controversia esaminata dai giudici toscani riguardava un intervento di riduzione del rischio sismico realizzato su un condominio in provincia di Firenze. I lavori erano stati affidati a una società a responsabilità limitata, con applicazione dello sconto in fattura e successiva comunicazione dell’opzione per la cessione del credito.
Dopo la trasmissione telematica della comunicazione, l’Agenzia delle Entrate aveva attivato la procedura di controllo antifrode, sospendendo inizialmente gli effetti dell’operazione e procedendo poi allo scarto della comunicazione.
Alla base della decisione vi era un insieme di anomalie, emerse anche nell’ambito di verifiche riguardanti altri interventi riconducibili alla stessa impresa. Tra gli elementi considerati figuravano la mancata coerenza tra il cronoprogramma e la percentuale di avanzamento dei lavori dichiarata, l’ordine temporale degli adempimenti fiscali e tecnici e le incongruenze nella documentazione relativa alle lavorazioni.
Ulteriori criticità riguardavano la congruità delle spese professionali rispetto al valore dell’appalto e alcuni aspetti del computo metrico e della gestione dei subappalti. Nel quadro istruttorio rientrava inoltre una precedente verifica fiscale relativa a un altro cantiere, conclusa con un processo verbale di constatazione contenente rilievi su diverse irregolarità.
Secondo la Corte, la valutazione congiunta di questi elementi consentiva di individuare un profilo di rischio sufficientemente significativo da giustificare l’intervento preventivo dell’Amministrazione.
Onere della prova: il contribuente deve contrastare il quadro indiziario
Il condominio, i singoli proprietari e la società appaltatrice avevano contestato il provvedimento sostenendo, tra le altre cose, l’assenza di una frode, l’insufficienza della motivazione e l’illegittimo utilizzo di elementi provenienti da verifiche esterne alla specifica comunicazione.
Dopo il rigetto del ricorso in primo grado, i contribuenti avevano presentato appello, ribadendo la regolarità dell’impresa esecutrice e dell’intervento, nonché il pregiudizio economico derivante dall’impossibilità di utilizzare lo sconto in fattura.
La Cgt di secondo grado della Toscana ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo che gli elementi raccolti dall’ufficio fossero sufficienti a giustificare il controllo preventivo. Nel procedimento antifrode, secondo il principio espresso dalla sentenza, l’Amministrazione non è tenuta a fornire una dimostrazione completa della frode già nella fase di verifica preliminare.
Al contribuente spetta invece presentare elementi contrari adeguati a superare gli indizi individuati dall’ufficio. Nel caso esaminato, i giudici hanno ritenuto che tale prova contraria non fosse stata fornita in misura sufficiente.
La decisione sottolinea quindi l’importanza di una documentazione tecnica, amministrativa e contabile coerente lungo tutte le fasi dell’intervento, dalla programmazione dei lavori alla fatturazione, fino alla trasmissione della comunicazione fiscale.
Motivazione sintetica per lo scarto della comunicazione
Un altro aspetto affrontato dalla sentenza riguarda il livello di dettaglio richiesto per motivare il provvedimento di scarto.
Secondo la Corte, la motivazione può essere sintetica, purché indichi il profilo di anomalia rilevato. Questa impostazione è collegata alla natura cautelare del controllo e alle modalità automatizzate con cui viene effettuata la prima analisi delle comunicazioni.
La procedura non equivale a un accertamento definitivo della non spettanza del bonus, ma serve a individuare tempestivamente le operazioni che presentano elementi di rischio. La valutazione complessiva della posizione fiscale può essere demandata a eventuali successive attività istruttorie e accertative.
Il principio assume particolare rilievo per le imprese che operano con lo sconto in fattura e per i soggetti che acquisiscono crediti edilizi: la comunicazione può essere scartata anche prima che sia dimostrata in modo definitivo l’inesistenza del credito, se il quadro indiziario risulta adeguatamente qualificato.
Un secondo caso conferma l’orientamento della giurisprudenza toscana
L’orientamento è stato successivamente ribadito dalla stessa Corte con la sentenza n. 957/02/2026 del 24 settembre 2026, relativa a un diverso intervento condominiale e a un’altra comunicazione di credito edilizio.
Anche in questo caso, il provvedimento di scarto è stato confermato sulla base di una pluralità di indicatori di rischio riferiti alla società appaltatrice e alle modalità di esecuzione e documentazione dei lavori.
Tra gli elementi considerati figuravano spese professionali ritenute eccessive, un computo metrico estimativo privo di sottoscrizione, ingenti debiti tributari e un livello di redditività giudicato anomalo rispetto a quello di altri operatori economici del settore.
La seconda pronuncia rafforza così l’orientamento secondo cui il controllo preventivo può fondarsi su una valutazione complessiva di circostanze convergenti, senza richiedere che ciascun elemento costituisca, isolatamente, prova definitiva di una condotta fraudolenta.
Imprese e professionisti: verifiche preventive per ridurre i rischi
Le due decisioni richiamano l’attenzione sulla necessità di presidiare la coerenza dell’intero processo documentale e amministrativo legato ai bonus edilizi.
Per imprese esecutrici, tecnici, amministratori condominiali e committenti, diventa importante verificare la corrispondenza tra avanzamento effettivo dei lavori, cronoprogramma, fatture, asseverazioni, visto di conformità e comunicazioni fiscali. Anche la congruità delle spese professionali e la completezza degli elaborati tecnici possono assumere rilievo nell’analisi del rischio.
Il messaggio delle pronunce non è che ogni anomalia comporti automaticamente una frode o determini lo scarto del credito. È piuttosto la convergenza di più elementi qualificati a poter giustificare l’intervento preventivo dell’Amministrazione finanziaria.
Per gli operatori della filiera delle costruzioni, la prevenzione passa quindi da controlli documentali accurati, tracciabilità delle operazioni e coordinamento tra le diverse figure coinvolte, così da ridurre il rischio di contestazioni e ritardi nella gestione dei crediti fiscali.
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