Per migliaia di proprietari di casa il Superbonus 110% rischia di trasformarsi in un debito con il Fisco. Sono i casi di cantieri mai conclusi, di stati di avanzamento lavori gonfiati o di asseverazioni che non corrispondono alle opere realizzate. Per alleggerire la loro posizione, il governo sta valutando una norma “salvagente” da inserire nella prossima legge di Bilancio. Chi deve restituire l’agevolazione potrebbe regolarizzarsi versando un’imposta sostitutiva calcolata sul beneficio ottenuto in modo irregolare, invece di rimborsare l’intero importo maggiorato di sanzioni e interessi.
In cambio del pagamento la contestazione si chiuderebbe definitivamente, senza ulteriori oneri e senza dover affrontare un contenzioso con l’Agenzia delle entrate.
Quanto si pagherebbe: l’ipotesi del 10%
La percentuale definitiva non è ancora stata fissata. L’idea riprende alcune proposte emendative presentate durante la conversione del decreto fiscale, discusse a febbraio e poi messe da parte. Quelle proposte prevedevano una forma di ravvedimento operoso speciale: per sanare la propria posizione sarebbe bastato versare un decimo del credito non spettante.
Applicando questa ipotesi, un condomino che ha beneficiato di 40.000 euro di Superbonus per lavori mai completati se la caverebbe con un versamento di 4.000 euro. Si tratta però solo di una simulazione, perché l’aliquota resta oggetto di valutazione.
Perché oggi paga sempre il proprietario
Il Superbonus, disciplinato dall’articolo 119 del decreto Rilancio (dl n. 34/2020), spettava solo se gli interventi rispettavano requisiti tecnici precisi. Quando questi requisiti mancano, il credito d’imposta non è dovuto e l’Agenzia delle entrate è tenuta a recuperarlo, senza margini di discrezionalità.
Il recupero colpisce il titolare della detrazione, anche se il credito è stato ceduto a una banca o trasformato in sconto in fattura dall’impresa. Oltre alla restituzione dell’importo, il Fisco applica sanzioni e interessi. Imprese e istituti di credito che hanno acquistato il credito rispondono in solido solo quando hanno partecipato alla violazione con dolo o colpa grave, come previsto dall’articolo 121 dello stesso decreto. Anche diverse sentenze dei giudici di merito hanno confermato che, in caso di irregolarità, la responsabilità verso il Fisco resta in capo ai condòmini, in quanto beneficiari finali dell’agevolazione.
Cantieri incompiuti: il nodo delle due classi energetiche
Il problema più diffuso riguarda i cantieri lasciati a metà, che si contano a migliaia e si concentrano soprattutto in Campania, Lazio e Lombardia. Il requisito fondamentale per accedere al Superbonus era il salto di due classi energetiche dell’edificio, da documentare con l’attestato di prestazione energetica prima e dopo l’intervento. Se i lavori non sono stati completati, quel miglioramento non c’è e il diritto alla detrazione non è mai maturato, anche quando i crediti sono già stati ceduti o scontati in fattura.
Lo scenario tipico è quello di un’impresa che incassa i crediti relativi ai primi stati di avanzamento, monta i ponteggi, esegue qualche intervento parziale e poi abbandona il cantiere. Senza cappotto termico e senza il salto di classe, i condòmini possono essere chiamati a restituire tutto.
Sal e asseverazioni: le contestazioni sui lavori conclusi
Le contestazioni non risparmiano chi ha portato a termine i lavori. Un primo fronte riguarda gli stati di avanzamento lavori. La cessione del credito era ammessa solo al raggiungimento di un Sal pari almeno al 30% dell’intervento. Nel periodo in cui la forte domanda rallentava le consegne, però, in molti cantieri sono stati conteggiati nei Sal materiali e impianti fatturati e arrivati in cantiere ma non ancora posati. Per l’Agenzia delle entrate si tratta di un calcolo non corretto, e i proprietari, che si erano affidati all’impresa, all’amministratore o al direttore dei lavori, se ne accorgono solo ora.
Un secondo fronte riguarda le asseverazioni dei tecnici sul rispetto dei requisiti e sulla congruità delle spese. Quando le opere effettivamente realizzate non coincidono con quanto comunicato, il committente perde l’agevolazione. Per scovare le difformità l’amministrazione finanziaria ricorre anche a strumenti nuovi, come il confronto con le immagini di Google Maps.
Il risarcimento civile, una strada lunga e incerta
Il condomino che subisce il recupero può agire in sede civile contro l’impresa, il tecnico o l’amministratore responsabili dell’irregolarità per ottenere il risarcimento del danno. È però un percorso lungo e spesso senza esito, soprattutto quando l’impresa è fallita o non è più rintracciabile. Nel frattempo il debito con il Fisco va saldato, e molti dei contribuenti coinvolti, spesso anziani o con redditi modesti, non dispongono della liquidità necessaria.
I costi per lo Stato e i tempi della legge di Bilancio
Il principale ostacolo allo scudo è di natura finanziaria. Come ogni imposta sostitutiva, la misura comporterebbe una perdita di gettito: lo Stato incasserebbe meno di quanto potrebbe ottenere con i recuperi ordinari, rinunciando a sanzioni e interessi. In una manovra con margini molto ridotti è per questo che l’aliquota resta in discussione. Sull’altro piatto della bilancia c’è il rischio di un lungo strascico di contestazioni nei confronti di migliaia di cittadini in buona fede.
Per ora la norma non è ancora stata scritta. Se troverà spazio nella legge di Bilancio, dovrà essere approvata dal Parlamento entro il 31 dicembre. Fino ad allora, chi riceve una contestazione resta soggetto alle regole attuali e deve rispettare i normali termini per presentare ricorso.
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