Facoltà per le stazioni appaltanti di riconoscere all'affidatario del servizio di ingegneria e architettura l'anticipazione del prezzo fino alla percentuale del 10% del compenso ad esso spettante, prima espressamente esclusa dall'art. 125 del Codice Appalti e dall'art. 33 dell'Allegato II.14.
È questa una delle modifiche al Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) introdotte dal Decreto Infrastrutture cioè dal Decreto Legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2025, n. 105, pubblicata in G.U. n. 166 del 19 luglio ed entrata in vigore il 20 luglio.
OICE aggiorna il disciplinare tipo
L'OICE ha aggiornato il disciplinare tipo per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura di importo superiore a 140.000 euro (in allegato) introducendovi la predetta modifica, anche a beneficio delle stazioni appaltanti.
Il documento riguarda le procedure aperte di importo superiore a 140.000 euro e, seguendo il Bando tipo 1 aggiornato dall'Anac nel 2023, ne adegua le previsioni alla luce delle specificità dei servizi di ingegneria e architettura, integrandole con le indicazioni ancora applicabili in base al nuovo Codice, come risultante dal "correttivo", contenute nelle Linee guida n. 1 del 2016, poi aggiornate nel 2019.
Il testo aggiornato del Codice e dei relativi allegati
L'OICE ha inoltre aggiornato la pagina del sito "Il Codice dei Contratti Pubblici", ove è reso disponibile il testo del D.lgs. 36/2023 e dei relativi allegati, come modificati da ultimo dal predetto Decreto Infrastrutture.