La conferenza di servizi è essenziale per ridurre e dare certezza ai tempi delle decisioni pubbliche, ad esempio per la realizzazione di opere e il rilascio di autorizzazioni per le attività d’impresa e per quelle edilizie. Sulla base dell’esperienza applicativa maturata in quasi un decennio e in particolare nell’attuazione del PNRR, il decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50 introduce novità finalizzate a rendere più veloci ed efficaci le procedure della conferenza decisoria.
In tutti i casi in cui è necessario prendere una decisione che riguarda più amministrazioni, la conferenza di servizi diventa più semplice e veloce. Le novità introdotte consentono alle amministrazioni di decidere più velocemente e di accelerare la conclusione dei procedimenti.
La Guida sulle modifiche vigenti dal 20 febbraio 2026
Il Dipartimento della funzione pubblica, in collaborazione con Conferenza delle Regioni, ANCI e UPI nell’ambito del Tavolo tecnico dell’Agenda per la semplificazione, ha predisposto la Guida alla conferenza di servizi, che illustra in modo organico e operativo le modifiche previste dal decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50. Tali modifiche, introdotte agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies della legge n. 241 del 1990, sono entrate in vigore il 20 febbraio 2026 e si applicano ai procedimenti avviati dopo quella data.
Come cambia la conferenza “semplificata”
La convocazione della conferenza e l’invio dei documenti e degli atti di assenso o di dissenso avviene, come in precedenza, per via telematica. I tempi della decisione sono ridotti a 30 giorni o a 60 giorni quando sono coinvolte le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute dei cittadini (invece dei 45 o 90 giorni precedentemente previsti). Quando nella conferenza semplificata si è verificato un dissenso o comunque sono state indicate condizioni (o richieste modifiche progettuali) che rendono necessaria una nuova valutazione da parte delle amministrazioni, non è più necessaria la convocazione della conferenza simultanea, ma sarà sufficiente lo svolgimento di una riunione in modalità telematica nella quale il Responsabile del procedimento prende atto delle posizioni e adotta, senza ritardo, la determinazione conclusiva della conferenza sulla base delle posizioni prevalenti. Resta fermo che si considera acquisito l’assenso delle amministrazioni che non si sono espresse nei tempi previsti (silenzio assenso). Viene così messa a regime la conferenza “veloce” (o accelerata) introdotta a termine per il PNRR dall’articolo 13 del decreto-legge n. 76 del 2020 più volte prorogato e modificato.
Come cambia la conferenza “simultanea”
La conferenza “simultanea” con la riunione, anche in modalità telematica, si tiene solo nei casi di decisioni di particolare complessità o su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato. Non è più prevista la convocazione di una riunione con le modalità della conferenza simultanea, a seguito della conferenza semplificata, nei casi di assenso condizionato o di dissenso che richiedano una nuova valutazione. In questo caso la conferenza “simultanea” è sostituita dalla riunione in modalità telematica descritta sopra. I tempi della decisione sono ridotti a 30 o a 60 giorni quando sono coinvolte le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute dei cittadini (rispetto ai 45 e 90 giorni precedentemente previsti). Anche in questo caso si considera acquisito l’assenso delle amministrazioni che non si sono espresse nel termine previsto.