Attualità

Corsi di formazione sicurezza sul lavoro: in vigore l'Accordo Stato-Regioni

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l'Accordo 17 aprile 2025 il cui Allegato A individua la durata e i contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza. Per l’adeguamento dei corsi è concesso un periodo transitorio di 12 mesi

martedì 27 maggio 2025 - Alessandro Giraudi

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Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.119 del 24 maggio 2025 è pubblicato l'Accordo 17 aprile 2025 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato all'individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al Testo Unico Sicurezza sul Lavoro (decreto legislativo n. 81 del 2008).

Il testo dell'Allegato A – che individua la durata e i contenuti minimi dei percorsi formativi – è stato pubblicato in data 19 maggio 2025 nel sito web istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è consultabile – numero repertorio 75/2025 – alla seguente pagina web:

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/Pubblicita-legale/Pagine/default

Periodo transitorio di 12 mesi

L'Accordo è in vigore e per l’adeguamento dei corsi è concesso un periodo transitorio di 12 mesi. Per i crediti formativi già acquisiti è prevista una clausola di riconoscimento.

Cosa prevede l'Intesa

L'Accordo prevede che “Ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, così come modificato dalla legge n. 215 del 2021, è necessario procedere all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del d.lgs. n. 81/2008 in materia di formazione in modo da garantire:
a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.

Tutto ciò premesso, il Governo, le Regioni e le Province autonome concordano di procedere:
1. alla rivisitazione, alla modifica e all’accorpamento degli Accordi attuativi del d.lgs. n. 81/2008;
2. all’aggiornamento dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 ai sensi dell’art. 98, comma 3;
3. all’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione per tutti i soggetti per i quali è previsto l’obbligo formativo rientranti nell’ambito di applicazione del presente accordo ivi compresi i lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, secondo quanto previsto dall’articolo 2 del DPR n. 177 del 14 settembre 2011;
4. all’individuazione delle modalità di verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Resta ferma la facoltà per le Regioni e Provincie autonome di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’attuazione dell'accordo non può comportare una diminuzione del livello di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro preesistente in ciascuna Regione o Provincia autonoma.

In considerazione delle sue specificità territoriali e linguistiche e del particolare tessuto economico-sociale, la Provincia autonoma di Bolzano, in accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell’ambito di specifici progetti pilota, può prevedere in via sperimentale differenti modalità di fruizione dei corsi e alternativi sistemi di apprendimento, anche da remoto, nonché deroghe al rapporto docente/discente nell’erogazione della formazione”.

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