Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.281 del 3 dicembre 2025, il decreto CAM edilizia del 24 novembre 2025, recante l’adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e direzione lavori, servizi di manutenzione ed esecuzione di lavori per interventi edilizi, è entrato in vigore il 1 febbraio 2026.
Il nuovo DM sostituisce il DM 23 Giugno 2022 vigente dal 4 dicembre 2022.
Il Modello di Relazione CAM di Progetto di cui al criterio 2.1.1
Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha recentemente pubblicato un documento (in allegato) che costituisce un modello di riferimento, rivolto al progettista che ha il compito di elaborare la relazione di cui alla clausola contrattuale obbligatoria, criterio “2.1.1 Relazione CAM” dell’allegato 1 al DM 24.11.2025.
Essa deve essere declinata in funzione del tipo di intervento progettuale, secondo quanto previsto dal paragrafo “1.1 Ambito di Applicazione” e funge da documento di rendicontazione del rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM).
La relazione deve quindi contenere almeno i paragrafi: normativa; progetto; allegati.
Ambito di applicazione a decorrere dall’entrata in vigore
A decorrere dalla data di entrata in vigore, le disposizioni del decreto si applicano:
• alle procedure e ai contratti aventi ad oggetto i servizi di progettazione e direzione lavori i cui bandi o avvisi siano pubblicati, ovvero, nei casi senza pubblicazione di bandi o avvisi, il cui avviso a presentare offerta sia inviato, a partire da tale data;
• alle procedure e ai contratti aventi ad oggetto servizi di manutenzione e lavori, nonché ai contratti congiunti di progettazione esecutiva e di lavori, qualora la procedura abbia a base di gara un progetto validato in vigenza del presente decreto;
• alla progettazione svolta internamente dalla stazione appaltante, anche se affidata con lettera di incarico precedente alla data di entrata in vigore, qualora non ancora validata.
Nel caso di progettazione interna alla stazione appaltante, la sola data dell’incarico non determina l’applicazione del precedente regime. I nuovi CAM si applicano infatti anche quando l’incarico è stato conferito prima dell’entrata in vigore, se alla data di entrata in vigore il progetto non risulta ancora validato (art. 1, comma 2, lettera c).
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