L’articolo 108 comma 7 del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) prevede che: "Al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese che attestano, anche a mezzo di autocertificazione, il possesso dei requisiti di cui all’articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198".
In proposito, il Servizio Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha risposto a un quesito con il quale si chiede se la suddetta disposizione sui criteri premiali volti a favorire la parità di genere, si applicano anche agli appalti di forniture oppure, come previsto all'art. 57 comma 2 bis e all'allegato II 3, se tali criteri si applicano agli appalti di servizi, forniture con posa in opera e lavori.
Nel parere n. 3636 del 23 giugno 2025, il Servizio Supporto Giuridico del MIT ha precisato che la citata disposizione di cui all’articolo 108 comma 7 del D.Lgs. 36/2023 “è un precetto di carattere generale, che non specifica l’ambito oggettivo di applicazione in termini di tipologia di appalto (lavori, servizi, forniture), lasciando intendere una applicabilità estensiva a tutte le procedure in cui vi sia valutazione dell’offerta con criteri di aggiudicazione diversi dal solo prezzo”.
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