Attualità

Intelligenza Artificiale, è in Gazzetta Ufficiale la prima legge italiana

Entrerà in vigore il 10 ottobre la legge n. 132/2025 pubblicata sulla G.U. Gli articoli 11 e 13 disciplinano l'uso dell'IA nel mondo del lavoro e nelle professioni intellettuali. L'art. 12 istituisce l'Osservatorio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali

venerdì 26 settembre 2025 - Alessandro Giraudi

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È approdata sulla Gazzetta Ufficiale n.223 del 25 settembre 2025 la prima legge italiana sull'intelligenza artificiale. Si tratta della legge 23 settembre 2025, n. 132 recante “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”, che entrerà in vigore il 10 ottobre prossimo

Approvata in via definitiva il 17 settembre scorso dal Senato, questa legge (in allegato) è composta da 28 articoli raggruppati nei seguenti Capi: Capo I Principi e finalità; Capo II Disposizioni di settore; Capo III Strategia nazionale, autorità nazionali e azioni di promozione; Capo IV Disposizioni a tutela degli utenti e in materia di diritto d'autore; Capo V Disposizioni penali; Capo VI Disposizioni finanziarie e finali.

Finalità e ambito di applicazione

“La presente legge”, recita l'art. 1, “reca princìpi in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale. Promuove un utilizzo corretto, trasparente e responsabile, in una dimensione antropocentrica, dell’intelligenza artificiale, volto a coglierne le opportunità. Garantisce la vigilanza sui rischi economici e sociali e sull’impatto sui diritti fondamentali dell’intelligenza artificiale”. Le disposizioni della legge “si interpretano e si applicano conformemente al regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024”.

Uso dell'IA nel mondo del lavoro

Per quanto riguarda l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, l'art. 11 della legge dispone che “L’intelligenza artificiale è impiegata per migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l’integrità psicofisica dei lavoratori, accrescere la qualità delle prestazioni lavorative e la produttività delle persone in conformità al diritto dell’Unione europea.

L’utilizzo dell’intelligenza artificiale in ambito lavorativo deve essere sicuro, affidabile, trasparente e non può svolgersi in contrasto con la dignità umana né violare la riservatezza dei dati personali. Il datore di lavoro o il committente è tenuto a informare il lavoratore dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei casi e con le modalità di cui all’articolo 1 -bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.

L’intelligenza artificiale nell’organizzazione e nella gestione del rapporto di lavoro garantisce l’osservanza dei diritti inviolabili del lavoratore senza discriminazioni in funzione del sesso, dell’età, delle origini etniche, del credo religioso, dell’orientamento sessuale, delle opinioni politiche e delle condizioni personali, sociali ed economiche, in conformità al diritto dell’Unione europea”. 

Istituito l'Osservatorio presso il Ministero del lavoro

L'art. 12 della legge prevede che “Al fine di massimizzare i benefici e contenere i rischi derivanti dall’impiego di sistemi di intelligenza artificiale in ambito lavorativo, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, con il compito di definire una strategia sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale in ambito lavorativo, monitorare l’impatto sul mercato del lavoro e identificare i settori lavorativi maggiormente interessati dall’avvento dell’intelligenza artificiale. L’Osservatorio promuove la formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in materia di intelligenza artificiale”. 

L’Osservatorio “è presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo rappresentante. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i componenti, le modalità di funzionamento, nonché gli ulteriori compiti e funzioni dell’Osservatorio medesimo. Ai componenti dell’Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

All’istituzione e al funzionamento dell’Osservatorio si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”. 

Professioni intellettuali 

Per quanto concerne le professioni intellettuali, l'art. 13 stabilisce che “L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera.

Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo”. 

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