Con il via libera definitivo mercoledì 17 settembre da parte dell'Assemblea del Senato, è legge il ddl recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale (A.S. 1146-B), collegato alla manovra di finanza pubblica.
Questa legge (in allegato), recita l'articolo 1, “reca princìpi in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale. Promuove un utilizzo corretto, trasparente e responsabile, in una dimensione antropocentrica, dell’intelligenza artificiale, volto a coglierne le opportunità. Garantisce la vigilanza sui rischi economici e sociali e sull’impatto sui diritti fondamentali dell’intelligenza artificiale.
Le disposizioni della legge si interpretano e si applicano conformemente al regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024”.
Le modifiche apportate al ddl
Attesa in Gazzetta Ufficiale, la legge è composta da 28 articoli raggruppati in VI Capi. Riportiamo, in proposito, la sintesi fornita al Senato dal relatore sen. Rosa, in particolare per quanto riguarda le modifiche introdotte al testo dalla Camera dei deputati.
Il disegno di legge, già approvato al Senato con modifiche, “torna dalla Camera con ulteriori miglioramenti. La tutela dei diritti fondamentali dell'uomo rappresenta il perno sul quale si sviluppa questo provvedimento. Se è vero come è vero che il progresso tecnologico può migliorare la vita, tale risultato è raggiungibile solo e nella misura in cui non danneggia gli aspetti fondamentali della vita stessa. Questo provvedimento è il punto di equilibrio tra un'opportunità di migliorare molti processi in ambito sanitario, finanziario e giuridico e una sfida, quella di mettere al centro l'uomo, le sue attitudini, le sue esigenze e i suoi diritti.
Le modifiche apportate alla Camera hanno rimarcato ancora di più le finalità di riequilibrio che la normativa italiana ha in materia di uso dei sistemi di intelligenza artificiale.
All'articolo 3 è stato posto quale ulteriore limite all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale quello del "non inquinamento" del dibattito democratico, rispetto a interferenze illegittime, da chiunque provocate, nel rispetto della sovranità statale e dei diritti dei cittadini quali membri dello Stato.
All'articolo 4 è stato approvato l'emendamento che consente l'accesso all'uso di sistemi di intelligenza artificiale ai minori e il trattamento dei loro dati personali solo dietro consenso di chi esercita la potestà genitoriale.
All'articolo 5 è stato inserito il riferimento all'applicazione della robotica, nell'ambito della promozione dello sviluppo e dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale come strumento per migliorare l'interazione uomo-macchina, nonché un riferimento specifico al tessuto nazionale produttivo, costituito principalmente da microimprese e da piccole e medie imprese.
All'articolo 6 è stata soppressa la previsione che i sistemi di intelligenza artificiale destinati all'uso in ambito pubblico debbano essere installati su server ubicati nel territorio nazionale.
All'articolo 8, nell'ambito della disciplina del trattamento dei dati, anche personali, eseguiti da soggetti pubblici e privati, senza scopo di lucro, per la ricerca e la sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale per finalità sanitarie, è stata soppressa la condizione che tali trattamenti siano approvati da comitati etici interessati.
All'articolo 12 è stata modificata la formulazione della clausola di invarianza finanziaria relativa all'istituzione dell'osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro.
Riguardo all'articolo 16, è stato riformulato l'oggetto della disciplina di delega ivi prevista, relativo alla definizione di una disciplina organica relativa all'utilizzo di dati, algoritmi e metodi matematici per l'addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale.
All'articolo 19, che stanzia fondi per la realizzazione di progetti sperimentali volti all'applicazione dell'intelligenza artificiale ai servizi forniti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a cittadini e imprese, è prevista l'istituzione del comitato di coordinamento delle attività di indirizzo sugli enti, organismi e fondazioni che operano nel campo dell'innovazione digitale e dell'intelligenza artificiale. Tale comitato ha una funzione di coordinamento dell'azione di indirizzo e di promozione delle attività di ricerca, di sperimentazione, di sviluppo, di adozione e di applicazione di sistemi e modelli di intelligenza artificiale svolte da enti e organismi nazionali, pubblici e privati.
All'articolo 20, sulle autorità pubbliche con competenza in materia di intelligenza artificiale, l'AGI (Agenzia per l'Italia digitale) e l'ACN (Agenzia per la cybersicurezza nazionale), vengono fatte salve le competenze, i compiti e i poteri del Garante per la protezione dei dati personali e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, quali il coordinamento dei servizi digitali, ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge n. 123 del 15 settembre 2023, convertito con modificazioni nella legge n. 159 del 13 novembre 2023”.
Migliorato il testo
Conclude il relatore Rosa: “Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati sono dunque un miglioramento del testo sia sotto il profilo della maggiore garanzia di equilibrio tra processo tecnologico e salvaguardia dei diritti fondamentali, sia sotto quella spinta verso forme di cooperazione internazionale per rafforzare la loro competitività e promuovere un approccio alla governance digitale globale basato sulla centralità dell'uomo. Non dobbiamo sottacere, infatti, che solo politiche unitarie basate sulla giustizia sociale, l'equità, la trasparenza, la responsabilità e l'etica possono garantire l'effettività della tutela dell'uomo e dei suoi diritti, in un mondo, quello dell'intelligenza artificiale, che è ancora in evoluzione e che non ha confini geografici.
Dunque il disegno di legge «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale», in armonia con il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale, rappresenta la base normativa per uno sviluppo dell'intelligenza artificiale che ponga sempre al centro l'uomo e i suoi diritti fondamentali”.