Attualità

Riqualificazione degli edifici privati in linea con la Direttiva Case Green: al via bandi in Friuli VG

Con la Legge regionale n. 8/2025, la Regione Friuli Venezia Giulia sostiene interventi volti a favorire il recupero, la riqualificazione o il riuso del patrimonio immobiliare privato. Prevista l'adozione di bandi con misure incentivanti o criteri premiali

giovedì 17 luglio 2025 - Alessandro Giraudi

[] Fonte Pixabay

Sul BUR n. 28 del 9 luglio 2025 della Regione Friuli Venezia Giulia è stata pubblicata, oltre alla Legge regionale n. 9/2025 che modifica il Codice regionale dell’edilizia e recepisce molti aspetti contenuti nel decreto nazionale "Salva Casa", anche la Legge regionale n. 8/2025 recante "Interventi volti a favorire il recupero, la riqualificazione o il riuso del patrimonio immobiliare privato", entrata in vigore il 10 luglio. 

Composta da 12 articoli e con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro, questa Lr (in allegato) mira a sostenere interventi che contrastino il consumo di suolo e promuovano il riuso del patrimonio edilizio esistente, con particolare attenzione alle aree montane e ai piccoli centri. Tra gli obiettivi principali: incentivare l'efficienza energetica e la sicurezza sismica degli edifici; offrire nuove soluzioni abitative, contribuendo a contrastare lo spopolamento; valorizzare immobili oggi sottoutilizzati o in stato di abbandono.

I bandi

Due le tipologie di bandi previsti: bandi a sportello per interventi di miglioramento energetico (come cappotti termici, sostituzione serramenti, caldaie), con contributi a rendicontazione e possibilità di anticipazione per i nuclei familiari con ISEE sotto i 25.000 euro; bandi in graduatoria per interventi più complessi (manutenzioni straordinarie, restauri, demolizioni e ricostruzioni), rivolti a privati, condomìni, imprese e professionisti.

Citata la Direttiva Case Green (EPBD IV)

La legge regionale cita anche la Direttiva Case Green o EPBD IV, cioè la direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell’edilizia. Riportiamo l'articolo 1 della Lr n. 8/2025 del Friuli Venezia Giulia:

Art. 1 (Finalità e obiettivi)

1. La Regione, al fine di promuovere la rigenerazione urbana, la sostenibilità ambientale, la qualità architettonica, l’armoniosa integrazione degli interventi nel contesto paesaggistico e urbano e la qualità di vita sul territorio regionale, nonché per contrastare il calo demografico nei territori con maggiore spopolamento e dare risposta ai bisogni abitativi delle fasce di popolazione meno abbienti, sostiene azioni atte a supportare la riqualificazione del patrimonio immobiliare privato esistente in coerenza con i contenuti di cui alla direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell’edilizia e in linea con gli obiettivi del Piano energetico regionale approvato con decreto del Presidente della Regione 17 dicembre 2024, n. 0167/Pres.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione promuove l’efficientamento energetico e gli interventi finalizzati all’autosostenibilità energetica derivata dall’uso integrato di fonti rinnovabili in coerenza con la normativa europea, la sicurezza sismica, l’eliminazione delle barriere architettoniche, l’utilizzo di materiali ecosostenibili, la riqualificazione del patrimonio immobiliare privato esistente e la rigenerazione urbana, anche quali alternative strategiche al nuovo consumo di suolo secondo criteri di sostenibilità ambientale e promuovendo pratiche di economia circolare, intervenendo in particolare nelle aree della Regione ove il mercato immobiliare è depresso.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 la Regione adotta distinti bandi che possono prevedere misure incentivanti o criteri premiali individuati tra i seguenti:

a) soggetti in condizione di povertà energetica, come definita all’articolo 2, punto 52), della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull’efficienza energetica, o in condizione di debolezza sociale ed economica;

b) soggetti giovani che non hanno compiuto i 36 anni di età o che si impegnano a formare un nuovo nucleo familiare;

c) nuclei familiari con almeno tre figli o all’interno dei quali vi siano persone con disabilità o persone non autosufficienti purché certificate;

d) unità immobiliari o edifici situati in territorio interamente montano di cui alla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia);

e) recupero di unità immobiliari o edifici situati in territorio interamente montano di cui alla legge regionale 33/2002 e in possesso di caratteristiche tipologico-architettoniche tipiche e rappresentative delle zone montane del territorio regionale quali, a titolo di esempio, stavoli o baite situati in zone urbanistiche che ammettono la destinazione residenziale;

f) unità immobiliari o edifici situati nel territorio di Comuni che negli ultimi dieci anni hanno subito una riduzione della popolazione residente non inferiore al 10 per cento;

g) interventi su unità immobiliari o edifici da destinare per almeno cinque anni ad attività commerciali ovvero di servizi profit o no profit a favore della comunità;

h) unità immobiliari o edifici dismessi;

i) interventi su unità immobiliari o edifici di pronta cantierabilità;

j) unità immobiliari o edifici pericolanti sulla viabilità pubblica che mettono a rischio l’incolumità delle persone, attestati da asseverazione di un tecnico abilitato o per cui è stata già emessa, nei tre anni precedenti, ordinanza contingibile e urgente di messa in sicurezza dell’immobile;

k) unità immobiliari o edifici inseriti in zone urbanistiche A, B0, aree di trasformazione, aree compromesse o degradate eventualmente previste dagli strumenti di pianificazione comunale e aree soggette a interventi edilizi convenzionati;

l) unità immobiliari o edifici che a seguito degli interventi raggiungono il miglioramento o l’adeguamento alla normativa sismica in applicazione delle norme tecniche vigenti;

m) sostituzione di impianti alimentati da combustibili fossili maggiormente inquinanti;

n) unità immobiliari o edifici aventi bassa prestazione energetica di classe F o G;

o) unità immobiliari o edifici che siano posti a disposizione, per un periodo di almeno cinque anni, per locazione con contratto a canone concordato o a uso transitorio, non turistico, al fine di soddisfare le esigenze abitative di coloro che intendono risiedere o svolgere attività lavorativa nel territorio del Friuli Venezia Giulia e della popolazione studentesca iscritta agli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e alle Università della regione;

p) recupero a fini abitativi, da parte di imprese con sede legale o locale nel territorio regionale, di unità immobiliari o edifici da mettere a disposizione di lavoratori con residenza in luogo diverso da quello nel quale sono chiamati a svolgere attività lavorativa con regolare contratto di lavoro;

q) persone o nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), non superiore a 25.000 euro;

r) interventi che interessano più unità abitative.

4. La Giunta regionale, entro il 30 marzo di ogni anno, presenta al Consiglio regionale una relazione che descrive i risultati ottenuti dall’attuazione delle iniziative previste dalla presente legge, comprensiva dei dati sulla distribuzione territoriale, sulla tipologia degli interventi e sulle caratteristiche socio-economiche dei beneficiari.

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