Con la legge 18 novembre 2024, n. 27 “Disposizioni in materia di urbanistica ed edilizia. Modifiche di norme”, la Regione Siciliana ha recepito il Salva Casa. I cinque articoli del Capo II di questa legge siciliana, infatti, recepiscono il Decreto legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2024, n. 105.
La nuova circolare
Ciò premesso, il Dipartimento Urbanistica della Regione Siciliana ha pubblicato la circolare n. 1 prot. n. 8325 del 28 maggio 2025 (in allegato), che riporta le singole disposizioni della sopra citata legge regionale n.27/2024 - Capo II, dall'articolo 15 all'articolo 19.
La circolare ricorda che il Salva Casa “ha innovato la legislazione statale in materia di edilizia, modificando alcune disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 - Testo Unico Edilizia (T.U.E.) e inserendone altre. L'obiettivo del decreto legge in argomento è quello di favorire la riqualificazione e la valorizzazione economica di immobili interessati da lievi difformità nell'ottica di un pieno utilizzo degli stessi e della loro commerciabilità, introducendo regole di semplificazione procedurale, sempreché non vi siano esigenze di tutela dell'interesse pubblico, e rimuovendo contestualmente situazioni di incertezza giuridica in merito allo stato di legittimità degli immobili stessi”.
Riguardo all'applicazione delle sopra citate norme del T.U.E. nella Regione Siciliana, la circolare preliminarmente rammenta che “la legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e ss.mm.ii. recante “Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380”, con l'articolo 1, ha recepito dinamicamente il T.U.E. citato, fatti salvi alcuni articoli, espressamente indicati al Titolo II della stessa legge regionale, che sono stati recepiti con modifiche. Pertanto, soltanto taluni articoli del T.U.E., recentemente modificato con il sopra citato decreto legge, hanno trovato diretta applicazione nell'ordinamento regionale. Di contro, gli articoli del T.U.E. originariamente recepiti con modifiche necessitavano di una previsione legislativa regionale al fine della loro applicazione in Sicilia”.
Per quanto riguarda gli articoli del Salva Casa che trovano diretta applicazione nella Regione Siciliana, “si rimanda alla circolare assessoriale n. 3/2024, prot. n. 12002 dell'08/08/2025 (GURS n. 37 del 16/08/2024) nella quale questo Assessorato ha fornito chiarimenti sulla questione”.
Pertanto, “con l'entrata in vigore della sopra citata legge regionale n.27/2024, le norme contenute nel decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, come convertito dalla legge 24 luglio 2024, n.105, e originariamente recepiti dalla Regione siciliana con modifiche, trovano applicazione diretta nella legislazione regionale”, precisa la circolare n. 1 prot. n. 8325 del 28 maggio 2025.
Non menzionata la novità introdotta dalla legge regionale n. 22/2025
Nella circolare non c'è menzione della novità introdotta dalla legge regionale 12 maggio 2025, n. 22 (pubblicata sul Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana p. I n. 22 del 16 maggio 2025) la quale ha stabilito che trova applicazione nel territorio siciliano anche il comma 4-bis dell'art. 3 del decreto Salva Casa (LEGGI TUTTO). Questa nuova legge siciliana è entrata in vigore lo scorso 17 maggio.