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SCIA spettacoli dal vivo: indicazioni per i professionisti tecnici nel Ddl Semplificazioni

La SCIA deve indicare il numero massimo di partecipanti, il luogo e l'orario in cui si svolge lo spettacolo, e va corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà, nonché da una relazione tecnica di un professionista, iscritto nell'albo degli ingegneri, architetti, periti industriali o geometri

giovedì 9 ottobre 2025 - Alessandro Giraudi

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Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche: è quanto prevede l’articolo 10-undecies del disegno di legge Semplificazioni (collegato alla Legge di Bilancio), approvato l'8 ottobre dall'Assemblea del Senato e trasmesso alla Camera. 

Il predetto articolo, introdotto nel corso l’esame parlamentare, dispone che la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), che, a determinate condizioni, sostituisce ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo, deve indicare il numero massimo di partecipanti, il luogo e l'orario in cui si svolge lo spettacolo. Inoltre, la SCIA deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Oltre a ciò, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività deve essere corredata da una relazione tecnica di un professionista, iscritto nell'albo degli ingegneri o degli architetti o dei periti industriali o dei geometri, che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno, nonché dalla documentazione attestante il rispetto delle misure di sicurezza e di contenimento del rischio applicabili secondo le vigenti disposizioni. 

L'attività oggetto della SCIA può essere iniziata dalla data della presentazione della Segnalazione all'amministrazione competente. 

L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, può adottare i provvedimenti prima indicati anche dopo la scadenza del termine di 60 giorni.

Novità anche su permesso di costruire per immobili vincolati e cumulo Conto Energia 

Ricordiamo che il suddetto disegno di legge Semplificazioni introduce anche misure di semplificazione in materia di cumulo degli incentivi in Conto Energia e in materia di permesso di costruire per immobili vincolati (LEGGI TUTTO). 

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