Perché il Committente può essere ritenuto responsabile per un incidente mortale in cantiere? Quali responsabilità penali possono coinvolgere il Committente e il CSP? Perché il PSC deve definire anche gli apprestamenti e i relativi costi della sicurezza? In che modo le scelte economiche possono condizionare la sicurezza dei lavoratori? Qual è il ruolo del PSC nell’individuazione delle responsabilità dopo un incidente?
A queste domande risponde l’architetto Architetto Ferdinando Catalano, tra i curatori del volume “Testo unico per la sicurezza” edito dalla Casa Editrice La Tribuna e da Dei – Tipografia del genio civile.
Molti architetti hanno espresso forte preoccupazione per il coinvolgimento di alcuni professionisti nelle indagini avviate dalla Magistratura a seguito di incidenti avvenuti in cantiere. Come fare per tutelarsi da eventuali azioni penali?
Preoccupazione condivisa. Ogni professionista, se vuole operare in modo consapevole, deve prendere atto che tutte le norme che provengono da una legge sulla sicurezza sono di carattere penale e pertanto legate alla responsabilità personale.
Nei frequenti incontri avuti con i colleghi durante il periodo di maturazione della normativa ho potuto constatare una notevole confusione nell'interpretazione di tutto l'iter tecnico, ed in particolare ho notato, da parte del progettista in fase di progettazione, molte incertezze nella definizione delle misure di sicurezza da adottare e dei relativi costi da computare.
Per poter cogliere il significato autentico della legge, è opportuno fare una premessa e ripercorrere l’evoluzione nel tempo delle norme sulla sicurezza del lavoro. Negli anni 1955/56, infatti, sono state redatte le leggi fondamentali sulla sicurezza del lavoro e quei contenuti li possiamo riscontrare ancora nel Testo Unico attualmente in vigore.
Le Leggi fondamentali sono la 547, la 164 e la 303, e descrivono i luoghi di lavoro, le misure di sicurezza per le macchine operatrici, ed individuano nel “DATORE di LAVORO”, titolare dell’Impresa, il soggetto unico a cui attribuire tutte le responsabilità.
Questo pacchetto di normative è stato vigente fino alla promulgazione della legge europea D.lgs. 626 / 94.
Caratteristiche fondamentali della legge 626 sono la definizione del principio di autoresponsabilità, la formazione ed informazione obbligatoria dei lavoratori, l’obbligo per il Datore di Lavoro di redigere e conservare in cantiere il PIANO DI SICUREZZA, prototipo dell’attuale DVR.
Ma come faceva la Magistratura ad attribuire dopo un incidente le eventuali responsabilità?
Lo strumento adottato dalla Magistratura per controllare l’avvenuta formazione ed informazione dei lavoratori e quindi le eventuali responsabilità è stato il “Piano di Sicurezza”, primo esempio di documento di valutazione del rischio del cantiere.
In questo elaborato il Datore di Lavoro evidenzia i rischi a cui sono esposti i lavoratori, definisce per iscritto le misure di sicurezza da adottare per ogni lavorazione ed ordina al singolo dipendente di attenersi alle prescrizioni come riportato nel piano.
Nel caso di incidente, il Magistrato poteva verificare se il Datore di Lavoro aveva valutato correttamente i rischi derivanti dalle lavorazioni e successivamente poteva verificare se i lavoratori a loro volta si fossero attenuti a quanto prescritto nel piano.
La 626 è tutt’ora vigente oppure è stata abrogata in funzione della D.Lgs 81/2008?
La 626 è stata abrogata nel 2008 con la promulgazione del D.Lgs 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza) nel quale è confluito anche il successivo D.Lgs 494/96 che ha introdotto la figura del “Committente” tra i responsabili del processo edilizio.
Perché è stata assegnata al Committente la responsabilità della sicurezza in cantiere quando a lavorare sono le Imprese Esecutrici? Chi ha l’interesse ad ottenere il maggior risparmio in un’operazion legata alla realizzazione di un nuovo manufatto edilizio?
Il Committente, è evidente. Per prassi, fatto redigere il progetto, è lui che chiede preventivi a più ditte ed assegna, di norma, il lavoro all’Impresa che fa il prezzo più basso.
Il legislatore con la 494 individua nel Committente il soggetto giuridico che coordina tutto il processo edilizio, cioè da mandato al Progettista di studiare un prototipo (in edilizia tutti i progetti producono un manufatto unico nel suo genere) ed all’Impresa di realizzarlo secondo il progetto.
Tutto questo avviene attraverso una serie di contrattazioni.
Quando un’Impresa firma un capitolato di gara, stabilisce di fatto un contratto con il Committente, e quindi realizza il progetto in ragione di una somma precedentemente concordata.
Fino al 1996, cioè prima della Legge 494, la sicurezza relativa al cantiere non era stata mai menzionata nel contratto, ma ne faceva parte in forma indiretta. Indiretta perché si dava per scontato che tutti i lavori dovessero essere effettuati utilizzando le norme di sicurezza allora vigenti. Infatti, anche i prezzari ufficiali, nella valutazione delle singole opere compiute, consideravano senza un riscontro analitico una percentuale di costi di sicurezza da riconoscere all’Impresa esecutiva.
Partendo da questo presupposto il Committente dava incarico al Progettista di predisporre un contratto specifico composto di elaborati tecnici, economici, ecc, senza menzionare la tipologia delle opere di sicurezza da adottare in cantiere.
L’impresa Assegnataria, a sua volta, non potendo ridurre i costi in base al progetto tecnicamente definito, recuperava il ribasso di gara, per quanto possibile, risparmiando sulle misure di sicurezza da approntare in cantiere.
Con la 494 il legislatore ha voluto interferire in questo rapporto assegnando al Committente la giusta responsabilità.
La norma, infatti, obbliga il Committente ad inserire nella contrattazione (gara per il pubblico) un doppio documento contrattuale composto da una serie di elaborati, uno relativo all’aspetto architettonico (Progettista) e l’altro capace di valutare gli aspetti della cantierizzazione (Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione).
Tutte le misure di sicurezza da approntare durante le fasi di avanzamento del cantiere, come opere provvisionali, misure di sicurezza da utilizzare a fronte di lavorazioni specifiche e cronoprogramma, fanno parte di questo secondo capitolato che chiameremo PSC.
Per redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento conformemente alla normativa, il legislatore ha individuato una nuova figura professionale, cioè il Coordinatore alla Sicurezza in Fase di Progettazione (CSP).
Questi, prima di mandare il progetto in gara, deve ottenere il consenso del Committente (cioè colui che detiene il portafoglio di tutta l’operazione) per l’approvazione della maggior spesa relativa ai costi di sicurezza.
Ai fini di poter assegnare eventuali responsabilità personali in caso di incidente in cantiere, il CSP deve aver redatto il PSC valutando correttamente le misure di sicurezza senza subire interferenze sulle scelte economiche da parte del Committente.
Questo vuol dire che anche negli incidenti avvenuti a Roma il Committente ed il CSP possono essere ritenuti responsabili della morte degli operai?
Sarà la Magistratura a dircelo.
Quello che sappiamo è che nel cantiere della Torre dei Conti abbiamo constatato che non erano state predisposte le opere provvisionali relative alla fase di preconsolidamento.
Visto che quest’operazione ha un costo molto elevato e non è assoggettabile a ribasso d’asta, ci si chiede se il CSP non abbia individuato il rischio di crollo relativo a questa fase di lavoro o se, vista la carenza dei fondi a disposizione del RUP, sia stato portato a non considerare nel modo più opportuno tale pericolo individuando misure di sicurezza alternative a costo più contenuto.
Il Magistrato, nella sua indagine, sicuramente provvederà ad analizzare questo percorso progettuale, assegnando la responsabilità ad ambedue soggetti o ad uno dei due a seconda che le scelte economiche siano state condizionate o meno.
Quindi la redazione del PSC non può essere considerata come un documento di contenuti generici legati esclusivamente alla valutazione del rischio riferito alle fasi di lavoro, ma deve essere un documento tecnico capace di analizzare una cantierizzazione futura definendo in forma preventiva sia gli apprestamenti di sicurezza che i relativi costi di realizzazione e gestione del cantiere?
Molto spesso si vedono elaborati relativi al PSC molto sbilanciati nella definizione della valutazione dei rischi a cui i lavoratori sono esposti nelle singole fasi operative, dimenticando che questa analisi è di competenza del Datore di Lavoro che ordina ai propri dipendenti come operare in sicurezza.
Il Committente, attraverso l’elaborazione del PSC redatto dal Coordinatore in fase di Progettazione, non deve dare indicazioni di sicurezza ai lavoratori delle eventuali Imprese secutrici, bensì deve firmare un contratto di appalto con l’Impresa Affidataria.
Il PSC deve riportare l’analisi delle criticità di tutto l’intervento di costruzione, ovvero dall’approntamento del cantiere alla fase di ultimazione dello stesso.
Tecnicamente l’elaborato deve contenere le Analisi dei Rischi Generali riferite all’Impianto Cantiere, con la definizione grafica ed economica degli apprestamenti di sicurezza non direttamente correlati alle fasi di lavoro.
Ad esempio, un immobile da costruire vicino ad un ospedale richiederà un impianto cantiere ben diverso da quello da realizzare per lo stesso intervento in un’area isolata.
Compito del CSP è individuare tutte le procedure di sicurezza che la norma prevede dando maggior risalto alle scelte tecniche che condizionano il cantiere non solo nelle singole fasi di lavoro ma soprattutto nella gestione totale e coordinata del processo costruttivo.
Il miglior risultato, anche in termini di controllo della corretta gestione delle responsabilità personali del CSP, si può ottenere partecipando in modo interlocutorio alla redazione del progetto architettonico, al fine di poter interscambiare con il progettista le informazioni relative alle eventuali problematiche costruttive relative alla sicurezza in cantiere.
Quindi il Testo Unico della Sicurezza D.Lgs 81/2008 non è altro che la fusione di quanto previsto dalla 626 e dalla 494?
Direi proprio di si, con i dovuti aggiornamenti ed integrazioni tipici di una normativa in costante evoluzione. L’aspetto principale che vorrei mettere in luce, e che spesso non mi sembra correttamente evidenziato, è il duplice obiettivo che la norma si prefigge di raggiungere.
Da una parte normalizzare i rapporti relativi alle prescrizioni di sicurezza per la gestione dell’appalto tra la Committenza e l’Impresa Affidataria.
Dall’altra di redigere un documento contrattuale (PSC) da affidare al CSE. (Coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione).
Il CSP, infatti, ha in questa fase un compito molto delicato, e cioè di elaborare nella fase di precantierizzazione quelle che saranno le caratteristiche future delle fasi di lavoro e definire, la messa in sicurezza della futura area di cantiere, le metodologie costruttive da mettere in atto e i tempi ed i metodi di gestione delle interferenze.
Tutte queste prescrizioni rappresentano un costo aggiuntivo, e proprio per questo devono essere opportune ed il loro impegno economico deve essere valutato con specifica analisi. È chiaro che non può essere considerata valida alcuna prescrizione del CSP che non sia supportata da una specifica analisi prezzi relativa al costo di sicurezza da addizionare al costo di costruzione.
Per comprendere meglio il rapporto tra Committente e Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione: se il CSP redige un Piano di Sicurezza e Coordinamento con misure non idonee o/e con costi di sicurezza maggiori a quanto effettivamente eseguito in cantiere, potrebbe avere qualche forma di responsabilità verso la Committenza?
A livello penale certamente no. In un Appalto Pubblico, di fatto potrebbe rispondere di errore progettuale, visto che attualmente la normativa di sicurezza non opera più in maniera autonoma ma si rapporta costantemente con quella che una volta veniva chiamata Normativa Appalti e che oggi viene gestita dal Codice dei Contratti Pubblici, D.lvo n° 36/2023.
Per approfondire
Per saperne di più puoi leggere “Testo unico per la sicurezza”, undicesima edizione del TU Sicurezza, aggiornata a marzo 2026, che contiene tutte le ultime novità in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
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