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Superbonus 110%, aggiornata la Guida dell'Agenzia delle Entrate

Nell'aggiornamento entra l’ultima disciplina della cessione dei crediti. Recepite inoltre le novità in tema di cessioni parziali e di differimento dell’esercizio delle opzioni per i soggetti Ires e le partite Iva. Proroga di 3 mesi 30% villette

mercoledì 22 giugno 2022 - Redazione Build News

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L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la versione aggiornata della Guida “Superbonus 110%” (in allegato) nella quale entra l’ultima disciplina della cessione dei crediti derivanti da bonus edilizi, come cristallizzata, dopo una serie di interventi normativi che l’hanno prima modificata in senso restrittivo e poi ammorbidita, nel Bilancio 2022 (legge n. 234/2021), nei decreti “Sostegni-ter” (Dl n. 4/2021) “Energia” (Dl n. 17/2022), “Ucraina-bis” (Dl n. 21/2022) e “Aiuti” (Dl n. 50/2022).

NUOVA CESSIONE DEI CREDITI. Le nuove regole in materia di cessione di crediti, cioè la parte più rilevante del restyling, prevedono, tra l’altro, che per le comunicazioni di prima cessione del credito o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022, sia dopo lo sconto in fattura praticato dal fornitore e la cessione da parte di quest’ultimo del corrispondente credito, sia dopo la cessione del credito operata direttamente dallo stesso contribuente beneficiario dell’agevolazione fiscale, siano possibili:

- due ulteriori cessioni a favore di soggetti “vigilati”, vale a dire banche, ovvero società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo n. 385/1993

- una quarta e ultima cessione da parte delle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero di quelle possibili, esclusivamente a favore dei propri correntisti.

CESSIONI PARZIALI E DI DIFFERIMENTO DELL’ESERCIZIO DELLE OPZIONI PER I SOGGETTI IRES E LE PARTITE IVA. Recepite nella guida, inoltre, le novità in tema di cessioni parziali e di differimento dell’esercizio delle opzioni per i soggetti Ires e le partite Iva, i quali sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il prossimo 30 novembre. Questi, in riferimento alle spese sostenute nel 2021 nonché alle rate residue non fruite delle detrazioni spettanti per le spese del 2020 hanno tempo per trasmettere le opzioni fino al 15 ottobre 2022.

PROROGA DI TRE MESI 30% VILLETTE. Da segnalare, anche la proroga di tre mesi per raggiungere i requisiti necessari alla fruizione del Superbonus in riferimento agli interventi sulle unità immobiliari unifamiliari (generalmente, le villette) effettuati da persone fisiche. Ora è stabilito che la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 (non più del 30 giugno) siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche quelli che non danno diritto alla maxi detrazione.

La Guida aggiornata è disponibile in allegato.

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